Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2024, n. 8665

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Sentenza
17 gennaio 2024
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17 gennaio 2024

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Integra il reato di cui all'art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, la sottrazione all'imposta di consumo di oli destinati alla lubrificazione meccanica, posto che l'art. 62, comma 3, d.lgs. citato include tali prodotti nel novero di quelli assoggettati a imposta di consumo e l'art. 61, comma 4, del medesimo testo normativo prevede l'applicabilità delle sanzioni stabilite dai precedenti artt. 40 e 44 per le violazioni all'obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2024, n. 8665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8665
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

08665-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE и с Composta da А Sent. n.лог Gastone Andreazza - Presidente - CC 17/01/2024 Giovanni Liberati R.G.N. 36549/2023 Stefano Corbetta - Relatore - Fabio Zunica Maria Cristina Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di AN ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2023 del Tribunale della libertà di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, avv. Guido Aldo Carlo Camera del foro di Milano, il quale chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di ES AN, quale legale rappresentante dalla South East Avion Services s.r.l. (d'ora in avanti S.E.A.S.), il Tribunale di Bari ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso il 9 giugno 2023 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Bari avente ad oggetto 911 kg. di olio lubrificante per aeromobili a reazione Exxon Mobil Jet OH IP, congiuntamente disposto il 29 maggio 2023 dall'Ufficio ADM di Bari e dalla G.d.F. di Bari presso l'aeroporto civile di Bari, in relazione al reato di cui agli artt. 61, comma 1, lett. c), e 62, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1995, contestato perché non risultava avvenuto il pagamento dell'imposta di consumo, ordinando la restituzione all'avente diritto di quanto attinto dal vincolo cautelare. Ad avviso del Tribunale, per un verso, il decreto impugnato non contiene una sia pure sommaria descrizione della condotta ascritta all'indagato, non essendo, a tal fine, sufficiente il richiamo ai verbali redatti dalla p.g. in quanto descrittivi di una condotta non auto evidente;
per altro verso, nessun accertamento è stato svolto in ordine alla natura e alla composizione dell'olio lubrificante sottoposto a sequestro, sicché, emergendo dalla documentazione in atti che trattatasi di prodotto non rientrante nell'elenco tassativo di quelli soggetti ad imposta di consumo, è altresì insussistente il fumus commissi delicti.

2. Avverso l'indicata ordinanza, il pubblico ministero presso il Tribunale di Bari ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, ad avviso del ricorrente, il fatto per cui si procede - ossia la violazione della legge penale conseguente al mancato versamento dell'imposta di consumo dovuta, trattandosi di olio lubrificante risulta - compiutamente descritto nel verbale di sequestro, a cui rinvia il decreto di convalida. Del resto, l'istanza di riesame si incentra proprio sulla contestazione della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'imposta di consumo, in ragione della asserita natura sintetica e, dunque, non minerale - dell'olio in sequestro. - Aggiunge il ricorrente che è stata altresì esplicitata le finalità probatoria perseguita, che, come ritenuto dal Tribunale cautelare, risiede nell'esigenza di "espletare ogni utile accertamento volto a stabilire le caratteristiche di quanto in sequestro".

2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 62, comma 1, lett. a) e 3 d.lgs. n. 504 del 1995. Evidenzia il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale per escludere la sussistenza del fumus commissi И 2 delicti, gli oli minerali o sintetici, destinati alla lubrificazione meccanica, sono soggetti all'imposta sul consumo e, ove il quantitativo ecceda, come nella specie, i 100 kg., l'omesso versamento dell'imposta è punita ai sensi degli artt. artt. 62, comma 1, lett. a) e 3 d.lgs. n. 504 del 1995. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, si è in presenza di olio contraddistinto dalla sigla 3403 99, e, quindi, di olio destinato alla lubrificazione meccanica, oggetto all'imposta in esame indipendentemente dalla sua composizione.

3. Nel termine di legge, il difensore dell'indagato, avv. Guido Camera del foro di Milano, ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.

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