Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 25002

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 25002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25002
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di giurisdizione sollevato da: TRIBUNALE MILITARE ROMA nei confronti di: CORTE ASSISE ROMAcon l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE MILITARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione di entrambi i giudici

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale militare di Roma solleva conflitto positivo di giurisdizione con la Corte di Assise di Roma con riferimento alle imputazioni mosse nei confronti di AL IO nei processi pendenti davanti ai due Giudici. Davanti al Tribunale militare, IO risponde di procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio e procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato (artt. 88 e 93 cod. pen. mil . pace), esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio (art. 89 bis, n. 1, cod. pen. mil. pace), rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio (art. 86 cod. pen. mil . pace) e comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate (art. 94 cod. pen. mil . pace);
tutti reati commessi quale Capitano di Fregata della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa. Davanti alla Corte di assise di Roma, IO, a seguito di decreto di giudizio immediato, risponde dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 257 e 261, nn. 1 e 3 cod. pen. (capo A) nonché di cui all'art. 319 cod. pen., avendo ricevuto la somma di euro 5.000 in contanti a colui al quale aveva consegnato la scheda SD contenente le fotografie dei documenti riservati (capo B). Secondo il Tribunale militare, i fatti contestati nei due processi coincidono pienamente;
il Tribunale ritiene che i reati contestati dalla Procura Militare siano speciali rispetto a quelli contestati dalla Procura ordinaria, ad eccezione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, che non trova corrispondenza nel codice penale militare e ché deve, pertanto, restare assegnato al giudice naturale. La specialità delle ipotesi di reato contestate davanti all'A.G. militare consegue alla nozione penalmente rilevante di "segreto di Stato", che è assorbente rispetto a quella di "notizia riservata" presente nel capo di imputazione contestato davanti all'A.G.O. I segreti militari tutelati dal codice penale militare di pace rappresentano segreti di Stato tutelati dal codice penale. Pertanto, l'elemento specializzante era costituito dalla qualità dell'agente che, nel caso dei reati previsti dal codice penale militare di pace, può essere solo un militare. Di conseguenza, i reati militari ipotizzati assorbono i corrispondenti reati comuni in applicazione del principio di cui all'art. 15 cod. pen. Il Tribunale ipotizza una diversa soluzione: quella del concorso formale tra reati comuni e reati militari;
in base all'art. 13, comma 2 cod. proc. pen., almeno il reato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio (art. 86 cod. pen. mil. pace) dovrebbe essere giudicato dall'A.G. militare, essendo punito con la pena dell'ergastolo.

2. Il Sostituto Procuratore generale, d.ssa Antonietta Picardi, nella requisitoria scritta conclude perché la Corte dichiari la giurisdizione di entrambi i giudici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il conflitto è inammissibile. Questa Corte ha già provveduto sulla medesima questione con la sentenza n. 13649/2022, adottata all'udienza del 9/9/2021, con la quale è stato respinto il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare adottata dall'A.G. ordinaria nei confronti di IO. Con il primo motivo di ricorso, la difesa dell'indagato aveva sollevato la questione del difetto di giurisdizione dell'A.G. ordinaria in favore di quella militare, contestando la valutazione espressa su questo tema dal Tribunale del riesame. Il difensore "con il primo motivo lamenta(va) la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 15, 20, 257 e 261 cod. pen. e agli artt. 86 e 88 c.p.m.p., in relazione al difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore della A.G.M. I fatti ascrittigli integravano, secondo il ricorrente, il procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, ex art. 88 c.p.m.p., e di rivelazione di segreto militare a scopo di spionaggio ex art. 86 c.p.m.p. Si trattava, invero, di lex specialis rispetto alle fattispecie comuni previste dagli artt. 257 e 261 cod. pen. Trovandosi al cospetto di un concorso apparente di norme, la condotta del militare doveva essere giudicata dal Giudice militare. Era stata, invero, documentata al Tribunale del riesame, l'esistenza di due distinti procedimenti, l'uno innanzi all'A.G.O. e l'altro innanzi l'A.G.M., con relativa esistenza di un conflitto di giurisdizione (identità di indagato, litispendenza e identità dei fatti). Il Giudice per le indagini preliminari militare aveva ritenuto fondata la questione ed esistente la sua giurisdizione;
a fronte del conflitto positivo con l'A.G.O. era stata dichiarata inammissibile l'eccezione che aveva ad oggetto la questione relativa, osservandosi che non si versava in una fase processuale in senso stretto e che entrambi i procedimenti si trovavano in fase di indagini. Era erroneo il ragionamento del Giudice ordinario, lamenta il ricorrente, poiché non aveva riconosciuto il concorso apparente di norme, con conseguente vis actractiva alla giurisdizione del giudice militare. Per la segretezza della notizia vi era sovrapponibilità del concetto stesso di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi