Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2023, n. 163
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La riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a), del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009, nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 10947/2019 Numero sezionale 2313/2022 Numero di raccolta generale 163/2023 Data pubblicazione 04/01/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da Locazione – Occupazione sin titulo di immobile da parte della P.A. — Riduzione dell'indennità ope legis ex d.l. n. 95 del 2012 - Decorrenza R F - Presidente - Oggetto A S - Consigliere - R.G.N. 10947/2019 E I - Consigliere Rel. - Marco Dell'Utri - Consigliere - Cron. Pasqualina A.P. Condello - Consigliere - UP – 21/12/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10947/2019 R.G. proposto da Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
U G e U M;
– intmati – avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 824/2018, Numero registro generale 10947/2019 Numero sezionale 2313/2022 Numero di raccolta generale 163/2023 Data pubblicazione 04/01/2023 depositata il 28 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 dicembre 2022 dal Consigliere E I.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 1998 A P concesse in locazione al Ministero dell'Interno un proprio immobile per essere adibito a caserma dei Carabinieri. A seguito di regolare disdetta la locazione cessò di produrre i propri effetti a decorrere dal 16 aprile 2004. Nondimeno il Ministero continuò a detenere l'immobile. G e M U, aventi causa della originaria locatrice, lo convennero in giudizio, nel 2013, avanti il Tribunale di Cagliari, per la condanna al pagamento della indennità di occupazione. In corso di causa le attrici produssero un verbale di conciliazione da loro stipulato con l'Amministrazione il 7 marzo 2011, e precisarono che le somme richieste si riferivano agli anni a decorrere dal 2011. 2. Con sentenza n. 728 del 2017 il Tribunale accolse la domanda e liquidò il danno, in base al valore locativo dell'immobile, pari ad € 30.000 per anno: a) in tale intera misura per il periodo compreso tra il 2011 e il primo semestre del 2014 (al lordo degli acconti la cui corresponsione dava atto essere stata dimostrata dall'amministrazione convenuta e doversi, dunque, da quell'importo detrarre per gli anni 2011 e 2012);
b) in quella stessa misura, ridotta però del 15%, dal 1° luglio 2014 e per gli anni seguenti, 2015 e 2016, in applicazione dell'art. 3, comma 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a), d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 3. Con sentenza n. 824/2018, depositata il 28 settembre 2018, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato tale decisione, rigettando, 2 Numero registro generale 10947/2019 Numero sezionale 2313/2022 Numero di raccolta generale 163/2023 Data pubblicazione 04/01/2023 per quanto in questa sede interessa, il primo motivo del gravame interposto dal Ministero che lamentava l'erronea individuazione della data di decorrenza della riduzione prevista dalla norma citata, sull'assunto che questa dovesse ritenersi fissata al 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 95 del 2012. Al riguardo la Corte territoriale, prendendo in esame l'ultimo inciso della disposizione citata (a mente del quale «Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto»), ha osservato che tale norma «individua solo temporalmente quali siano le categorie delle situazioni di utilizzo senza titolo soggette alla riduzione, ma non fissa per le stesse una decorrenza di tale riduzione diversa da quella prevista per i rapporti locativi». Ha soggiunto che «interpretando la norma nei termini assunti dalla appellante, si verrebbe a creare una differente e del tutto ingiustificata disparità di trattamento tra le occupazioni senza titolo ed i rapporti locativi, giacché per questi ultimi la riduzione opera dal 1° luglio 2014, mentre invece per le occupazioni senza alcun titolo la disposizione in esame introdurrebbe una riduzione anticipata di due anni, applicando quindi un trattamento più sfavorevole ai proprietari di beni illegittimamente occupati, già danneggiati dalla condotta della Pubblica Amministrazione».
4. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Le intimate non svolgono difese nella presente sede. È stata quindi fissata l'odierna udienza pubblica, della quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha 3 Numero registro generale 10947/2019 Numero sezionale 2313/2022 Numero di raccolta generale 163/2023 Data pubblicazione 04/01/2023 proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
2. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'interno denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sostiene che — considerate anche le finalità di contenimento della spesa pubblica perseguite dalla norma, a prescindere (come rimarcato da Cass. n. 6389 del 2018) dalla natura della fonte della disponibilità fattuale del bene, e trattandosi nella specie di occupazione di fatto già in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 95 del 2012 — la riduzione era senz'altro applicabile dal momento della entrata in vigore della norma (secondo la regola generale), visto che non è indicata una diversa – e differita – decorrenza.
3. La censura è fondata. La disposizione richiamata [nella versione conseguente alla modifica apportata dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e, successivamente, dall'art. 24, comma 4, lett. a), d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89] così recita: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità 4 Numero registro generale 10947/2019 Numero sezionale 2313/2022 Numero di raccolta generale 163/2023 Data pubblicazione 04/01/2023 indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339