Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2004, n. 9685

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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nel quale attore in senso formale è l'opponente, che propone le sue domande nella forma dell'atto di citazione (art. 645 cod. proc. civ.), e, quindi, con il rispetto dei requisiti di contenuto indicati nell'art. 163 cod. proc. civ., mentre il creditore, sebbene attore in senso sostanziale, assume la veste di convenuto in senso formale, ed è tenuto ad esporre compiutamente le due difese nella comparsa di risposta (art. 167, primo comma, cod. proc. civ.) - al creditore opposto non è consentito, nella prima udienza di trattazione "ex" art. 183 cod. proc. civ., proporre nuove domande.(Nella specie il convenuto in senso formale, una società calcistica, che aveva azionato la propria pretesa in sede monitoria sulla base di una clausola penale a presidio di un'obbligazione simulata, prevedente il pagamento di una somma di danaro per il caso del mancato svolgimento di una partita di calcio, preso atto delle diverse prospettazioni di controparte in sede di atto di opposizione, aveva, in esito alla prima udienza di trattazione, sostituito il titolo della domanda, facendo leva sul contratto dissimulato, avente ad oggetto il versamento di una somma di danaro che l'opponente, anch'esso una società calcistica, si era impegnato a versare quale contributo alle spese che esso opposto doveva sostenere per il compenso da corrispondere ad un calciatore precedentemente ceduto).

Allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti, sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa "ex" art. 2704 cod. civ. anteriore al fallimento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2004, n. 9685
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9685
Data del deposito : 21 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso l'avvocato VIRGILIO GAITO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO ALGANI, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
FALLIMENTO DELL'UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO S.P.A.;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 16651/01 proposto da:
FALLIMENTO DELL'UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO S.P.A., in persona del Curatore, Prof. Alfredo Antonini, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato MARIO SANINO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SBISÀ, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 539/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 15/12/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2004 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

udito per il ricorrente l'Avvocato GAITO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato BRASCHI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AT Bergamasca Calcio s.p.a. chiamò in giudizio, davanti al Tribunale di Trieste, il LI Unione Sportiva NA Calcio s.p.a., proponendo apposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 120.000.000, oltre ad accessoria notificatole il 29 marzo 1997 ad istanza della convenuta, ti decreto era stato emesso in forza di clausola penale contenuta nel contratto stipulato il 14 luglio 1993 tra le due società sportive, ed avente ad oggetto una partita di calcio, da giocarsi entro una data prestabilita, che non aveva avuto luogo. L'opponente dedusse che il contratto occultava il fine di far pagare all'AT la somma indicata in favore della NA, quale contributo alle spese che quest'ultima doveva sostenere per il compenso da corrispondere al calciatore LI, ceduto in pari data dalla AT alla NA, come doveva desumersi dal collegamento del contratto con l'atto unilaterale sottoscritto nella stessa data dal direttore responsabile della NA per il pagamento della medesima somma al LI "come da accordo con l'AT, che si impegna a far e rispettare tale accordo". L'opponente aggiunse che il LI aveva risolto il contratto con la NA ed era tornato all'AT, la quale gli aveva corrisposto l'importo di L. 57.828.558 a saldo del credito di lui verso la NA;
e che il LI aveva tentato invano, in sede arbitrale, di farsi riconoscere la somma di L. 120.000.000 a carico dell'una e dell'altra società.
Con sentenza in data 12 febbraio 1999, il Tribunale respinse l'opposizione al decreto.
Con sentenza in data 15 dicembre 2000, la Corte d'appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dalla parte soccombente, lo respinse, e condannò la parte appellante al pagamento delle spese del grado. La corte territoriale, condividendo la ricostruzione degli accordi proposta dall'AT, ritenne il contratto simulato relativamente alla pattuizione dello svolgimento della partita di calcio, essendosi in realtà l'AT impegnata a versare una somma con la quale la NA avrebbe dovuto pagare le competenze spettanti al LI, ma ritenne che tale accordo sottostante fosse valido, e non risentisse del fatto che il calciatore non potesse vantare un diritto, nei confronti dell'una o dell'altra società, ad ottenere il compenso preteso. Secondo la Corte di Trieste, nessun effetto conseguiva alle allegazioni che la NA nulla dovesse al LI, o che il LI nulla potesse pretendere dall'una o dall'altra società le due società sportive, infatti, si erano accordate tra di loro, indipendentemente dalla possibilità per il LI di far valere alcun diritto in proposito. La corte ritenne anche che non fosse ravvisabile una mutatio libelli, da parte della curatela del fallimento, nel pretendere la somma a titolo di obbligazione dell'AT per il pagamento al calciatore ceduto, anziché a titolo di penale per l'inadempimento contrattuale relativo alla mancata disputa della partita di calcio;
ed osservò, a questo riguardo, che il LI, preso atto del contenuto dell'atto di opposizione al decreto, vi aveva replicato con memoria depositata prima della scadenza del termine di cui all'art. 183, comma terzo c.p.c.. Per la cassazione della sentenza ricorre l'AT Bergamasca Calcio s.p.a., con atto notificato il 9 maggio 2001, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria.
Il LI Unione Sportiva NA Calcio s.p.a. resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato con due motivi, notificato il 14 giugno 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità del

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