Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2022, n. 30636
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Il diritto alla maggiorazione contributiva, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di riconoscere una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute, attribuisce il beneficio dell'accredito di due mesi, per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico; ne consegue che sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione e non mero elemento frazionato di esso.
Sul provvedimento
Testo completo
18 OTT. 2022 N.R.G. 14275/2016 30636/22 AULA 'B' Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Art. 80 Legge IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nr. 388 del 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Interesse ad SEZIONE LAVORO agire Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14275/2016 Presidente Dott. UMBERTO BERRINO Cron. 30636 Consigliere Dott. R M Rep. Rel. Consigliere Dott. G ME Ud. 22/06/2022 Consigliere Dott. D CIORE PU Consigliere Dott. L C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14275-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati E C, MAURO RICCI, 2022 CLEMENTINA PULLI;
2493 - ricorrente contro 1 N.R.G. 14275/2016 DEGLI ESPOSTI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato G P, e difesa dagli avvocati CINZIArappresentata GORDINI, TEA POLI;
- controricorrente avverso la sentenza n. 805/2015 della CORTE depositata il 10/12/2015 D'APPELLO di BOLOGNA, R.G. N. 819/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere Dott. G ME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 23,Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza nr. 805 del 2015, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, previa declaratoria dello stato di invalidità di Daniela Degli Esposti, in misura superiore al 74%, aveva dichiarato il diritto della predetta alla maggiorazione contributiva di cui all'art. 80, comma 3, della legge nr. 388 del 2000. 2 N.R.G. 14275/2016 2. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha osservato come sussistesse l'interesse ad agire della appellata all'accertamento dello status invalidante, per il riconoscimento del beneficio contributivo, anche in difetto di previa domanda amministrativa di pensione.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, affidato ad un unico motivo, poi illustrato con memoria.
4. Ha resistito Daniela Degli Esposti con controricorso;
parte controricorrente ha successivamente depositato memoria.
5. La Sezione sesta di questa Corte di cassazione ha rimesso la causa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria nr. 2775 del 2018. 6. II P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, nr. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- denuncia violazione e falsa applicazione della legge nr. 388 del 2000, art. 80, comma 3, della legge nr. 533 del 1973, art. 8, e dell'art. 100 cod. proc.civ.
8. L'Istituto deduce che la parte ricorrente non aveva presentato una domanda amministrativa avente ad oggetto l'accertamento del diritto a pensione ed assume l'inammissibilità dell'azione giudiziaria promossa per l'attribuzione dell'accredito figurativo ex lege nr. 388 del 2000, art. 80. 9. Per l'INPS, l'accertamento richiesto è relativo, infatti, ad un presupposto di fatto, che rappresenta solo un elemento frazionario del diritto (alla pensione). 10. La sesta sezione della Corte ha rilevato che il ricorso sottende la questione, ritenuta di valenza nomofilattica, della