Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2020, n. 07113

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione. Le parti in causa, da un lato, il Sindaco e i membri della Giunta del Comune di Cardinale, e dall'altro, un professionista, hanno sollevato questioni relative alla responsabilità per il pagamento di prestazioni professionali eseguite in assenza di un contratto formalmente valido. Il professionista ha richiesto il riconoscimento del proprio credito, mentre i convenuti hanno contestato la legittimità del contratto, sostenendo che fosse nullo per mancanza di forma scritta.

La Corte ha riformato la decisione di primo grado, condannando anche i membri della Giunta e il Segretario comunale al pagamento in solido con il Sindaco. Ha argomentato che, secondo la normativa vigente, il rapporto obbligatorio sorge direttamente tra il professionista e gli amministratori che hanno consentito la prestazione, escludendo l'azione di arricchimento senza causa nei confronti del Comune. La Corte ha ritenuto che le delibere, sebbene invalide, avessero comunque generato responsabilità per gli amministratori coinvolti, confermando la legittimità della decisione impugnata e rigettando i ricorsi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2020, n. 07113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07113
Data del deposito : 12 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to le domande nei confronti del solo N S, quale Sindaco del Comune di Cardinale all'epoca dei fatti, e lo aveva condannato al pagamento in favore di B della somma di lire 41.008,99=, oltre interessi, rigettandola nei confronti degli altri convenuti. A seguito di plurimi appelli, proposti in via principale ed incidentale, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la prima decisione ed ha condannato al pagamento in favore di B anche i membri della Giunta municipale ed il Segretario comunale, quest'ultimo solo per le delibere nn. 301/1991, 352/1991 e 369/1991 a cui aveva preso parte, tutti in solido con N S. La Corte territoriale ha applicato la disciplina prevista dall'art.23, commi 3 e 4 del d.l. n.66 del 2 marzo 1989, conv. con mod. dalla legge n.144 del 24 aprile 1898, vigente ratione temporis e riprodotta senza sostanziali modifiche, prima dall'art.35 del d.lgs. n. 77 del 1995 e poi dall'art.191 del d.lgs. n. 267 del 2000, ritenendo che la stessa prescindeva dall'esistenza del contratto e prevedeva che, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo dell'impegno R.G.N. 7718/2015 Cons. est. L T contabile registrato sul competente capitolo di bilancio, il rapporto obbligatorio, al fine del corrispettivo, insorgeva direttamente con l'amministratore o il funzionario che aveva consentito la prestazione, con conseguente impossibilità di esperire l'azione di arricchimento senza causa nei confronti del Comune, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà;
ha, quindi, precisato che gli atti, seppure invalidi, che avevano consentito l'espletamento delle prestazioni professionali erano le delibere della Giunta ed che ha ciò conseguiva la condanna in solido. N S ha proposto ricorso principale con tre mezzi, corredato da memoria;
F R e gli altri ricorrenti incidentali indicati in epigrafe hanno proposto ricorso con quattro mezzi. B ha replicato con controricorso notificato il 12/6/2015 nei confronti R più altri e con altro controricorso notificato il 27/12/2019 anche nei confronti di S;
il Comune di Cardinale ha replicato con separato controricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente il ricorso proposto da S va qualificato come principale ed il ricorso proposto da R più altri va qualificato incidentale, giacchè «Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso;
tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto R.G.N. 7718/2015 Cons. est. L T a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione.» (Cass. n. 5695 del 20/03/2015;
n. 2516 del 09/02/2016).

1.2. Sempre preliminarmente va accolta l'eccezione, sollevata da S nella memoria, di tardività del controricorso proposto da B. Il controricorso, che risulta essere stato tempestivamente notificato in data 12/6/2015 (ed erroneamente registrato con separato numero di R.G.11655/2013, poi riunito al presente), era, in effetti, diretto nei confronti di tutte le parti del giudizio ad esclusione proprio di N S, di guisa che l'unica notifica eseguita nei suoi confronti il 27/12/2019 risulta tardiva.

2.1. Il ricorso proposto da N S è articolato nei seguenti motivi: - Primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 cod.civ. e 2041 cod.civ., degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e succ. modifiche e dell'art.35 del d.lgs. n. 77 del 1995 e succ. mod. A parere del ricorrente la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che il rapporto contrattuale non imputabile R.G.N. 7718/2015 Cons. est. Lauro Tricorni all'Amministrazione, non era imputabile nemmeno agli Amministratori poiché non esisteva affatto, dovendosi considerare nullo per mancanza della "forma scritta" richiesta ad substantiam secondo la giurisprudenza di legittimità, di guisa che la circostanza che le delibere non fossero conformi alla legge, non indicando né l'ammontare della spese, né il relativo capitolo di bilancio, diventava irrilevante giacchè la volontà della Giunta municipale e del Sindaco non si era concretizzata nella stipula dell'atto. - Secondo motivo: Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art.112 cod.proc.civ. per avere la Corte di appello omesso di esaminare, ritenendola irrilevante, l'eccezione di nullità del contratto d'opera professionale sollevata dal ricorrente per mancanza di forma scritta ad substantiam. A parere del ricorrente per i contratti che richiedono la forma scritta è irrilevante la sola esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico concernete la stipula del contratto, ove a tale deliberazione non sia seguito un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal privato. - Terzo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. A parere del ricorrente la motivazione adottata dalla Corte territoriale risulta sostanzialmente mancante sotto l'aspetto materiale e grafico o quanto meno "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" ovvero apparente, laddove non chiarisce l'iter logico posto a fondamento della decisione impugnata.
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