Cass. civ., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 36074
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22039/2017 R.G. proposto da G C, rappresentata e difesa dall'avv. R G V, ed elettivamente domiciliata in Roma, in via Alessandria n. 130, presso l'avv. M B Z;
- ricorrente -
Contro
PUBBLIDUE S.r.I., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. A M, rappresentata e difesa dall'avv. L C ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato S S in Roma, Piazza R.B. Crivelli n. 50;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 764 del 2017;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
viste le conclusioni del PM, dott. G.Fichera, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Dagli atti di causa emerge quanto segue. Con sentenza n. 13985/13 il Tribunale di Milano, respingendo l'opposizione avanzata da C G, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, confermò il decreto con il quale venne ingiunto al ricorrente di pagare, in favore di Pubblidue S.r.l., Euro 51.600,86 oltre accessori quale corrispettivo dovuto alla predetta società per l'istallazione di cartelloni pubblicitari, in esecuzione dell'accordo contrattuale intercorso tra le parti. C G propose opposizione avverso l'indicata sentenza che venne rigettata dalla Corte d'appello di Milano. Il giudice di seconde cure, nel dettaglio, ritenne che il Tribunale avesse correttamente escluso che il contratto intercorso tra le parti, diversamente da quanto sostenuto da C G, fosse nullo per violazione di norme imperative. A tal riguardo la Corte d'appello affermò che la disposizione invocata dall'appellante, ossia l'art. 23 C.d.s., pur essendo una norma imperativa prevedeva, in caso di sua violazione, la sola sanzione amministrativa, di talché avrebbe dovuto ritenersi esclusa la nullità dell'accordo non essendo stata violata, in ogni caso, una norma che avesse preveduto espressamente siffatta sanzione. Muovendo da quanto innanzi, e richiamando l'orientamento di questa Corte di cui a Cass. n. 5372 del 2003, il giudice di seconde cure affermò inoltre che :"a ben vedere, inoltre, manca in ogni caso, nella specie la prova che l'accordo verbale intervenuto tra le parti avesse oggetto un'attività di pubblicizzazione in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 23 C.d.s., potendosi al più ritenere provata la saltuaria violazione di tali prescrizioni da parte di Pubblidue nel momento esecutivo del contratto, con conseguente ininfluenza sul momento genetico del contratto e eventuale rilevanza del comportamento sul piano della responsabilità delle parti, profilo non dedotto dall'appellante. A tal proposito, vi è la prova in atti che l'unica sanzione amministrativa irrogata per violazione dell'art. 23 C.d.s. è stata pagata da Pubblidue che, quindi, si è assunta la responsabilità dei comportamenti posti in essere nella fase esecutiva del contratto, senza alcun danno per l'opponente." C G ricorre avverso la prefata decisione con 3 motivi, Pubblidue resiste con controricorso.
- ricorrente -
Contro
PUBBLIDUE S.r.I., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. A M, rappresentata e difesa dall'avv. L C ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato S S in Roma, Piazza R.B. Crivelli n. 50;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 764 del 2017;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
viste le conclusioni del PM, dott. G.Fichera, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Dagli atti di causa emerge quanto segue. Con sentenza n. 13985/13 il Tribunale di Milano, respingendo l'opposizione avanzata da C G, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, confermò il decreto con il quale venne ingiunto al ricorrente di pagare, in favore di Pubblidue S.r.l., Euro 51.600,86 oltre accessori quale corrispettivo dovuto alla predetta società per l'istallazione di cartelloni pubblicitari, in esecuzione dell'accordo contrattuale intercorso tra le parti. C G propose opposizione avverso l'indicata sentenza che venne rigettata dalla Corte d'appello di Milano. Il giudice di seconde cure, nel dettaglio, ritenne che il Tribunale avesse correttamente escluso che il contratto intercorso tra le parti, diversamente da quanto sostenuto da C G, fosse nullo per violazione di norme imperative. A tal riguardo la Corte d'appello affermò che la disposizione invocata dall'appellante, ossia l'art. 23 C.d.s., pur essendo una norma imperativa prevedeva, in caso di sua violazione, la sola sanzione amministrativa, di talché avrebbe dovuto ritenersi esclusa la nullità dell'accordo non essendo stata violata, in ogni caso, una norma che avesse preveduto espressamente siffatta sanzione. Muovendo da quanto innanzi, e richiamando l'orientamento di questa Corte di cui a Cass. n. 5372 del 2003, il giudice di seconde cure affermò inoltre che :"a ben vedere, inoltre, manca in ogni caso, nella specie la prova che l'accordo verbale intervenuto tra le parti avesse oggetto un'attività di pubblicizzazione in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 23 C.d.s., potendosi al più ritenere provata la saltuaria violazione di tali prescrizioni da parte di Pubblidue nel momento esecutivo del contratto, con conseguente ininfluenza sul momento genetico del contratto e eventuale rilevanza del comportamento sul piano della responsabilità delle parti, profilo non dedotto dall'appellante. A tal proposito, vi è la prova in atti che l'unica sanzione amministrativa irrogata per violazione dell'art. 23 C.d.s. è stata pagata da Pubblidue che, quindi, si è assunta la responsabilità dei comportamenti posti in essere nella fase esecutiva del contratto, senza alcun danno per l'opponente." C G ricorre avverso la prefata decisione con 3 motivi, Pubblidue resiste con controricorso.
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