Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2020, n. 24376
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L'accertamento della responsabilità per danno erariale operato dal giudice contabile nei confronti di amministratori comunali per aver assunto come direttore generale un soggetto privo del titolo di laurea non integra un'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto tale accertamento, lungi dall'invadere il merito dell'azione amministrativa, rientra nell'alveo del controllo della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, che implica la verifica della ricorrenza dei presupposti di legge per procedere all'assunzione (Nella specie, all'esito di tale verifica, il giudice speciale aveva affermato che la figura del direttore generale è assimilabile a quella del dirigente pubblico e, pertanto, richiede necessariamente il requisito del titolo accademico).
Sul provvedimento
Testo completo
24376-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.
CONTRO
PIETRO CURZIO - Primo Presidente - DCISIONI DI GIUDICI SPECIALI Presidente di Sezione - CARLO D CIARA - Ud. 06/10/2020 - - Presidente di Sezione - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO PU Presidente di Sezione - R.G.N. 11651/2019 FRANCO D SEFANO hon24376 - Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - с.м. FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSI - Consigliere - G MO -Consigliere - -- Rel. Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11651-2019 proposto da: Z M, D A, G F, DLLACIESA MARIANO, ZOFFOLI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUEL II 18, presso lo studio dell'avvocato M M - SUDIO LGAL LSSONA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S M;
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- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERAL RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISERO PRESSO LA CORTE DI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonchè
contro
PROCURATORE REGIONAL PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONAL DLLA CORTE DI CONTI PER L'EMILIA ROMAGNA;
intimato - avverso la sentenza n. 698/2018 della CORTE DI CONTI - SECONDA CENTRAL D'APPELLO SEZIONE GIURISDIZIONAL - ROMA, depositata il 20/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Sandro Mainardi.
Fatti di causa
Z Roberto, Dellachiesa Mariano, Donati Alberto, Gardelli Fabiola, Zatti Marco hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art.362, c.1 c.p.c. e 111 Cost., affidato a due motivi, contro il Procuratore regionale per la sezione giurisdizionale dell'Emilia Romagna ed il Procuratore generale presso la Corte dei Conti, impugnando la sentenza della Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale centrale di Appello n.698, depositata il 28 dicembre 2018, che aveva rigettato l'appello proposto dai ricorrenti contro la Ric. 2019 n. 11651 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2- sentenza della sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna n.3/2015. I giudici contabili di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna avevano condannato, per quel che qui interessa, gli odierni ricorrenti al pagamento in favore del comune di Cervia della somma di euro 100.000,00 comprensiva di accessori, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali lo Z - all'epoca dei fatti Sindaco del comune- nella misura del 50 % e il Dellachiesa, il Donai, la Gardelli e lo Zatti allora Assessori del medesimo comune nella misura del 20 % in quote uguali tra loro. L'azione promossa prendeva le mosse da alcune delibere adottate dalla Giunta e dal Sindaco con le quali si era disposto dapprima di indire una selezione per la nomina con contratto a tempo determinato di un direttore generale al di fuori della dotazione organica del comune di Cervia, avviando la procedura prevista dall'art. 34, c.5, del Regolamento degli Uffici e dei servizi di detta amministrazione comunale senza tuttavia prevedere il requisito della laurea, bensì il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore, oltre all'esperienza di sette anni presso altri enti locali, di cui quattro continuativi in qualità di direttore generale. Con successivi provvedimenti sindacali il sindaco Z aveva assunto con contratto a tempo determinato per la figura di direttore generale il Sig. R M, privo di diploma di laurea ma munito di diploma di geometra e di esperienza continuativa presso i comuni di Alfonsive e Russi in qualità di direttore generale dall'1.12.1999 al 14.6.2004 e dal 16.6.2004 al 1.7.2009. La Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale rigettava l'appello proposto dal sindaco e dagli assessori e riteneva che la nomina del direttore generale del comune di Cervia fosse avvenuta in un momento immediatamente precedente alla novella normativa che Ric. 2019 n. 11651 sez. SU - ud. 06-10-2020 -3- aveva espressamente introdotto il possesso del titolo di studio universitario quale requisito essenziale per il conferimento degli incarichi di natura dirigenziale, pure aggiungendo che già in epoca precedente la prassi amministrativa aveva affermato l'obbligatorietà di tale requisito. Secondo il giudice di appello la previsione di assunzione della dirigenza al di fuori dei pubblici concorsi costituiva ipotesi alternativa per evenienze di carattere straordinario ed eccezionale correlate a particolari condizioni di necessità organizzativa ed in