Cass. civ., sez. II, sentenza 01/10/2003, n. 14585
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PROPRIETA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 14585 Dott. V - Presidente CALFAPIETRA G.N. 19719/00 ton. 29526 igliere Dott. A ML Consigliere Rep. 3831 Dott. G N Consigliere Ud. 30/04/03 Dott. Carlo Rel. Consigliere Dott. E M ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: B C, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 268, presso lo studio dell'avvocato R P, difeso dall'avvocato ORAZIO STEFANIA, giusta delega in atti; - ricorrente contro P A M, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato F G S, difesa dall'avvocato ANTONIO MESCIA, giusta delega in atti; controricorrente2003 722 avverso la sentenza n. 225/00 del Tribunale di LUCERA, -1- depositata il 04/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per accoglimento. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 28.11.1996 A M P convenne in giudizio, davanti al giudice di pace di Rodi Garganico, C B per sentirlo condannare al taglio dei rami di dieci olivi che si protendevano nel fondo di essa attrice, sito in Cagnano Varano, loc. Coppe. Il convenuto contestò la domanda, eccependo che si era costituita una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, in quanto gli olivi erano stati piantati in quel modo dall'originario unico proprietario del terreno circa un secolo prima. Il giudice di pace, all'esito dell'istruttoria, rigettò la domanda e dichiarò costi- tuita la servitù come richiesta dal convenuto, condannando l'attrice alla rifusione delle spese del giudizio. Avverso la sentenza propose appello la P, eccependo l'incompetenza del giudice di pace a dichiarare la costituzione della anzidetta servitù e, nel merito, contestò che si fosse potuta costituire la servitù in assenza di opere visibili e che, comunque, il preteso diritto potesse essere oggetto di una servitù, stante il dispo- sto dell'art. 896 cc. Si costitui la controparte contestando la fondatezza del gravame e proponendo appello incidentale avverso l'esclusione dal rimborso delle spese per la consulen- za tecnica d'ufficio. Con la sentenza dell'8 marzo 2000, il tribunale, accogliendo l'appello principa- le, riformò la sentenza impugnata ordinando al Bux il taglio dei rami che si pro- tendevano nel fondo dell'attrice;rigettò la riconvenzionale del convenuto e com- pensò le spese di entrambi i gradi del giudizio, condannando l'attrice alla rifusio- ne della metà delle spese della consulenza tecnica d'ufficio anticipate interamente dal Box. A fondamento della decisione il tribunale osservò che il disposto dell'art. 896 c.c. - che consente al proprietario del fondo su cui si protendono i rami di costrin- gere il vicino a tagliarli in qualunque tempo - esclude che possa essere acquisita la servitù di far sporgere i rami per usucapione o per effetto di una situazione pre- gressa rappresentata dall'esistenza di opere visibili che esistevano quando i fondi contigui appartenevano ad un unico soggetto, integrante la cd. “destinazione del padre di famiglia”. Sul punto il giudice d'appello ritenne non condivisibile l'assunto del giudice di pace secondo cui il protendimento dei rami era la naturale conseguenza della collocazione originaria voluta dall'unico proprietario, rilevando che il diritto di manterere gli alberi a distanza inferiore a quella legale è cosa diversa dal diritto di mantenere i ramo sporgenti sul fondo vicino, sicché la collocazione dell'unico originario proprietario poteva solo inibire l'estirpazione delle piante per la costi- tuzione della relativa servitù ex artt. 1061 e ss., C.C., ma non incidere sull'imprescrittibile diritto di cui all'art. 896 c.c. Avverso la menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Bux sulla base di un unico articolato motivo, cui resiste la P con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale sollevata dalla resistente nel controricorso. Esclusa, innanzitutto, ogni rilevanza all'assunto della mancanza di data, che è apposta in calce all'atto di ricorso, e della illegibilità della firma del legale, che è, peraltro, pienamente intelligibile, deve anche escludersi il difetto del requisito della specialità. Invero, secondo la giurisprudenza di questa corte, la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione con riferimento esplicito alla "presente causa" deve ritenersi validamente conferita per il giudizio di legittimità pur in assenza di un espresso richiamo ad esso, e deve ritenersi speciale, nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c., dovendo eventuali dubbi al riguardo essere superati in favore della specialità, alla stregua del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c., a nulla rilevando altre indicazioni o la facoltà concessa al difensore di "conciliare o transigere" ovvero di "rinunciare agli atti" e altro, trattandosi di espressioni superflue che non eliminano il collegamento tra procura e ricorso per cassa- zione, specie quando vi siano elementi favorevoli, come l'elezione di domici- lio in Roma, ove ha appunto sede la Corte di Cassazione (cfr: Cass. 2 agosto 2001, n. 10550). E' altresì infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa indi- cazione dei motivi e delle norme di diritto Il ricorrente enuncia, come contenuto delle censure, l'erronea applicazione dell'art. 896 cc. e l'omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ed argomenta in maniera pertinente in ordine a tali censure, così inequivocamente richiamando i motivi di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Quanto al contenuto del ricorso, il Bux assume che il giudice di appello ha erroneamente applicato l'art. 896 c.c. perché ha affermato in contraddizione con la giurisprudenza di legittimità in materia - che la servitù in argomento non sia acquisibile né per usucapione né per destinazione del padre di famiglia a ca- gione della imprescrittibilità del diritto di far recidere i rami sporgenti. Altresì er- secondo il ricorrente- sarebbe l'affermazione secondo cui la situazioneronea 3 pregressa relativa alla collocazione degli alberi da parte del precedente ed unico proprietario dei fondi potrebbe solo inibire l'estirpazione degli stessi ma non in- cidere sul diritto al taglio dei rami Il motivo è fondato. Va premesso che correttamente il tribunale ha escluso che la servitù di man- tenere gli alberi a distanza non legale dal confine implichi necessariamente il di- ritto di protendere i rami nei fondo altrui e di mantenerli, paralizzando la pretesa del vicino di vederli recisi;è, conseguentemente, erronea l'affermazione del giudice di pace, fatta propria dal ricorrente anche in questa sede, secondo cui il mantenimento dei rami che si protendono sarebbe una conseguenza naturale della servitù di mantenere gli alberi a distanza non legale. Detto ciò, va tuttavia rilevato che il tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 896 c.c. attribuendo al diritto del vicino di far recidere in qualunque momento i rami protesi nel proprio fondo - sancito dalla richiamata norma un effetto radi- - calmente impeditivo della insorgenza di una servitù avente ad oggetto il diritto di mantenere detti rami pur nella loro invadenza del fondo vicino. In realtà la previ- sione normativa richiamata è certamente incompatibile con l'usucapione della servitù in discorso, ma non è concettualmente inconciliabile con la possibilità che detta servitù sia costituita per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia. Partendo dal ricordato erroneo convincimento, il giudice d'appello ha coeren- temente omesso di valutare le risultanze istruttorie al fine di verificare se la re- clamata servitù per destinazione del padre di famiglia si fosse o meno costituita. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al tribunale di Foggia, il quale dovrà supplire all'anzidetta omissione, attenendosi, tuttavia, al principio per cui la costituzione anzidetta dovrà essere verificata in maniera del tutto auto- 4 noma rispetto a quella avente ad oggetto il mantenimento delle piante a distanza non legale. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, accertare se le acquisizioni pro- batorie consentano di affermare che il frazionamento dell'unico fondo sia stato dall'originario proprietario voluto ed eseguito in maniera tale, non soltanto da lasciare gli alberi piantati inevitabilmente a distanza non legale dal confine scelto, ma anche da imporre sin da allora che i rami si protendessero oltre il confine me- Sulle spese del giudizio di cassazione provvederà il giudice del rinvio. desimo.