Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 18110

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 18110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18110
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA - • gfrt 'A • ';'t • •a"sul ricorso proposto da: - MELLA CONSUELO nato a ROMA il 02/10/1969 avverso l'ordinanza del 19/04/2019 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere A M S;
lette le conclusioni del PG, Sostituto Procuratore Generale G D L: "Inammissibilità del ricorso".

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 19 aprile 2019 ha respinto l'istanza, di M C, diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nei suoi confronti (e nei confronti di B M), per gli immobili oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri del 28 ottobre 2002. 2. M C ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 38, commi 1 e 3, legge n. 47 del 1985);
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla natura amministrativa dell'ordine di demolizione. L'ordine di demolizione quale sanzione amministrativa dovrebbe essere estinto con il pagamento dell'oblazione ex art. 38, comma 2, legge n. 47 del 1985. Contraddittoriamente ed illogicamente l'ordinanza impugnata qualifica correttamente la demolizione una sanzione amministrativa e non penale, ma poi ritiene la stessa non estinta con il pagamento dell'oblazione di cui all'istanza di condono di cui alla legge 326 del 2003 (C 18.760,00 interamente versati, con decorso di 36 mesi dal pagamento). L'art. 38, comma 2, della legge n. 47 del 1985 estende l'effetto estintivo proprio del pagamento dell'oblazione ai procedimenti di esecuzione di sanzioni amministrative. Il comma 3 dell'art. 38, citato nulla stabilisce per le sanzioni amministrative, limitandosi a disciplinare gli effetti penali, quando ci sia già una sentenza passata in giudicato. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. i 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore G D L, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
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