Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/08/2024, n. 23101
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Testo completo
Numero registro generale 13053/2023 Numero sezionale 196/2024 Numero di raccolta generale 23101/2024 Data pubblicazione 26/08/2024 Oggetto AVVOCATI - R E P U B B L I C A I T A L I A N A CONSIGLIO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DELL'ORDINE – L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E ELEZIONI SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 13053/2023 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Aggiunto - Rep. Ud. 28/05/2024 GIAOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - P.U. MRIA AIERNO - Presidente di Sezione - A GTI - Presidente di Sezione - O D M - Consigliere - M BI - Consigliere - CATERINA MROTTA - Rel. Consigliere - GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI - Consigliere - MRCO ROSSETTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13053-2023 proposto da: NASTRI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROM, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell'avvocato ROMNO CERQUETTI, rappresentato e difeso da sé medesimo;
- ricorrente -
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato UGO SAVIO DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FRANCIOSO;
- ricorrente successivo -
contro
DONVITO PAOLA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROM, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, Numero registro generale 13053/2023 Numero sezionale 196/2024 Numero di raccolta generale 23101/2024 Data pubblicazione 26/08/2024 rappresentata e difesa dall'avvocato L R;
COMEGNA SEBASTIANO, elettivamente domiciliata in ROM, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato L R;
ORLANDO ROSARIO POMPEO, elettivamente domiciliato in ROM, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato DE D'ELIA;
DI MGGIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROM, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato DE D'ELIA;
BRUNETTI LUIGIA, ALBANO GIOVANNI, SACO DE, CASIELLO MRIA, elettivamente domiciliati in ROM, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell'avvocato ROMNO CERQUETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato MRIA CASIELLO;
D'ERRICO FRANCESCO, ALTAMURA EMNUELE, TODARO FABRIZIO, FISCHETTI FRANCESCA, CIGLIOLA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROM, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell'avvocato ROMNO CERQUETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI CIGLIOLA;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali-
contro
MRI' GIUSEPPE, DE FRANCO ADRIANO, THIERY NESTORE, elettivamente domiciliati in ROM, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato LISA TALDONE, rappresentati e difesi dall'avvocato F MTI;
- controricorrenti -
nonché
contro
COMMISSIONE ELETTORALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO, ALBANESE EGIDIO, DI PONZIO RAFFAELE, SEMERARO ANTONELLA, DI STEFANO STEFANIA, RAFFO CARLO, BARCARIOL GABRIELLA, COLETTA ELEONORA, MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO, MONTEFORTE VINCENZO, CONTE SILVIA, FANELLI ANGELO, PERRONE PAOLA, CANTORO STEFANIA, LA GROTTA MRCO, 2 di 34 Numero registro generale 13053/2023 Numero sezionale 196/2024 Numero di raccolta generale 23101/2024 Data pubblicazione 26/08/2024 PERCOLLA MTILDE, VERRE GIUSEPPE, LAGHEZZA ANTONIO, D'ALFONSO PIETRO, MONAO GIOVANNI, VALENTE GIUSEPPE, GALATONE MRIA GIOVANNA, TERRUSI MRIA, MORELLI PIER LUIGI, PETROSILLO DESIREE, SIMEONE GIUSEPPE, MURIANNI FRANCESCO, RUGGERO PIERANTONIO, BASILE NICOLA, URSOLEO GIOVANNA, DI FONSO SALVATORE, GALLUZZO GIANLUCA, PONTRELLI GIOVANNI, SALLUSTIO FRANCESCO, SPADARO LUIGI, CAZZATO STEFANIA, LATTARULO ANGELO, D'ARCANGELO MRIA, SUM ROCCO, ERROI NICOLETTA, LIUZZI GIOVANNA, FESTA ANTONIO FRANCESCO, FAVATA' ALFONSO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 95/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 17/05/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2024 dal Consigliere CATERINA MROTTA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati FABRIZIO NASTRI, DE D'ELIA in proprio e per delega degli avvocati F MTI e L R, GIOVANNI CIGLIOLA E MRIA CASIELLO.
FATTI DI CAUSA
1. Con distinti reclami ex art. 36 L. n. 247/2012 (poi riuniti) gli avv.ti V D M, S C, R P O, P A D, hanno impugnato il verbale della Commissione elettorale del 28 gennaio 2023 di proclamazione degli eletti per la consiliatura dell'Ordine degli Avvocati di Taranto 2023/2026 con il quale si è contestualmente deliberata l'ineleggibilità, oltre che dei reclamanti, anche degli avv.ti A D F, N T e G M e sono stati, tra gli altri, dichiarati eletti, per scorrimento della graduatoria elettorale, i candidati avv.ti S C, G A, A F, P P, D S e L B. 3 di 34 Numero registro generale 13053/2023 Numero sezionale 196/2024 Numero di raccolta generale 23101/2024 Data pubblicazione 26/08/2024 In particolare, per quanto rileva nel presente giudizio, nella seduta del 23 gennaio 2023 la Commissione elettorale aveva deliberato l'incandidabilità degli avv.ti V D M, S C, R P O, P A D, ai sensi dell'art. 3, comma 3, terzo periodo, della L. n. 113/2017 per non essere trascorso per i predetti un numero di anni uguale agli anni nei quali si era svolto il loro precedente mandato. Nella seduta del 28 gennaio 2023 la Commissione elettorale, dopo aver sottoposto a votazione la questione relativa alla possibilità di pronunciarsi sulla eleggibilità tanto dei candidati già ritenuti candidabili quanto di quelli ritenuti incandidabili (e riammessi - come era avvenuto per gli avv.ti D M, C, O, D - a seguito dei decreti inaudita altera parte della Presidente del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 2023, poi confermati con ordinanza collegiale, previa fissazione della comparizione delle parti per l'udienza del 27 gennaio 2023) ed essersi espressa, con il voto prevalente del Presidente, a favore di tale possibilità, aveva confermato le incandidabilità di cui al verbale del 23 gennaio 2023 e deliberato l'ineleggibilità dei suddetti avv.ti D M, C, O e D nonché deliberato l'ineleggibilità degli avv.ti G M, A D F e N T ai sensi dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della L. n. 113/2017. Nel giudizio instaurato dinanzi al C.N.F. dagli avv.ti D M, C, O e D si costituivano l'Ordine degli Avvocati di Taranto e gli avv.ti G A, D S, L B, M C, G C, Francesco D'Errico, F T, E A e F F (consiglieri eletti) che chiedevano il rigetto dei reclami e spiegavano, altresì, reclamo incidentale condizionato all'annullamento dell'atto gravato. Si costituiva anche l'avv. F N, nella qualità di componente della Commissione elettorale e in quella di iscritto all'Ordine degli Avvocati di Taranto, chiedendo il rigetto dei reclami e proponendo, a sua volta, reclamo incidentale condizionato, inteso alla declaratoria di ineleggibilità dei reclamanti. In particolare, i reclamanti principali avv.ti V D M, S C, R P O, P A D deducevano che la Commissione elettorale non si era limitata a prendere atto degli eletti che avevano riportato il maggior numero di voti e a procedere alla loro immediata proclamazione, ma nuovamente riunitasi in seduta, con verbale del 28 gennaio 4 di 34 Numero registro generale 13053/2023 Numero sezionale 196/2024 Numero di raccolta generale 23101/2024 Data pubblicazione 26/08/2024 2023, onde procedere alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, L. n. 113/2017 da parte degli eletti, aveva dichiarato ineleggibili essi reclamanti «in ragione delle stesse motivazioni poste a fondamento del (già) espresso) giudizio di incandidabilità, e cioè ai sensi dell'art. 3, co. 3, terzo periodo, legge n. 113/2017» per non aver i predetti trascorso «un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato». Nello specifico, evidenziavano che, dopo l'ammissione delle candidature (sulla base decreto del Presidente del C.N.F. del 23 gennaio 2023, successivamente confermato con ordinanza collegiale) e lo svolgimento delle operazioni di voto, alla Commissione e al Presidente è attribuita la sola funzione di certificazione dei risultati, consistente, per un verso, nella predisposizione della graduatoria con l'indicazione dei candidati dei voti riportati da ciascuno e, per altro verso, nella successiva proclamazione degli eletti secondo l'ordine decrescente dato dalla graduatoria formata. Avevano quindi sostenuto l'illegittimità della declaratoria di ineleggibilità emessa a loro carico, siccome intervenuta quando era ormai esaurita la fase dell'ammissione ed ancor più considerato che le medesime candidature erano state già ammesse a partecipare alla competizione, con ciò determinandosi una elusione dei provvedimenti cautelari adottati. Denunciavano, inoltre, il conflitto di interessi in cui si sarebbero venuti a trovare alcuni dei componenti della Commissione elettorale (nello specifico, degli avvocati: (i) A Amura, presidente della commissione elettorale in considerazione della candidatura dell'avv. Altamura Emanuele, fratello e socio di capitali con lui dello Studio legale “Altamura S.r.l.”;
(ii) A F, in ragione della candidatura dell'Avv. N T, socio e amministratore con lui nell'Organismo di mediazione denominato “Camera di Conciliazione Italiana”;
(iii) F N, stante la candidatura dell'Avv. M C, socia con lui della società cooperativa Libravvocati, nonché collega di studio e convivente dello stesso. Deducevano l'illegittimità del verbale della Commissione per essere stata attribuita prevalenza al voto del Presidente in assenza una norma specifica che disponesse in tal senso. Evidenziavano, infine, l'erroneità della interpretazione della Commissione elettorale quanto al divieto del terzo mandato consecutivo richiamando il 5 di 34 Numero registro generale 13053/2023 Numero sezionale 196/2024 Numero di raccolta generale 23101/2024 Data pubblicazione 26/08/2024 principio affermato da