Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2024, n. 43863
Sentenza
23 ottobre 2024
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23 ottobre 2024
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Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante).
Sul provvedimento
Testo completo
43863-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 3294/2024 Giacomo Rocchi Raffaele Magi C.C. 23/10/2024 Giovanbattista Tona R.G.N. 27118/2024 Vincenzo Galati MI Toriello Relatore - ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CU PI, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del Tribunale di sorveglianza di Bari;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MI Toriello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. PI OT, condannata alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di estorsione aggravata e continuata, in esecuzione dal 25 ottobre 2023, formulava al Tribunale di sorveglianza di Bari istanza onde ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 2 luglio 2024, dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, e rigettava la domanda di affidamento in prova, valorizzando «i gravi episodi oggetto di condanna» e «le aberranti modalità con cui l'illecito è stato realizzato>>; il totale disconoscimento di responsabilità da parte della stessa rispetto ai gravissimi illeciti realizzati», emersa durante l'osservazione scientifica compiuta presso l'istituto di detenzione;
l'inidoneità del contesto sociale a sostenere efficacemente il percorso di riabilitazione della condannata, poiché il suo attuale of compagno ON AS «risulta giuridicamente compromesso in quanto annoverante a suo carico precedenti di polizia per minacce, falsa attestazione identità personale, porto abusivo di armi, uso di atto falso, truffa e rissa»; l'assenza di resipiscenza, non avendo la OT chiesto perdono alle vittime del reato né adempiuto all'obbligo risarcitorio disposto dalla sentenza. Questi elementi venivano ritenuti dal collegio decisivi per il rigetto dell'istanza, pur a fronte di aspetti ricavabili dagli atti che deponevano in senso opposto, quali la risalenza nel tempo dell'illecito, l'assenza di ulteriori condotte illecite ascrivibili alla OT, il suo reinserimento nel tessuto sociale successivamente all'illecito attraverso l'avvio di una attività commerciale, la condotta corretta dalla stessa serbata all'interno della struttura. L'istanza veniva dunque rigettata, poiché la misura richiesta veniva ritenuta eccessivamente ampia e non idonea a favorire una concreta riabilitazione» della TT né ad evitare il rischio di recidiva, reputando, per contro, opportuna ancorché necessaria la prosecuzione del trattamento intramurario, finalizzato a sostenere la OT nel suo percorso di riabilitazione, onde prevenire il pericolo di recidiva ed evitare che la medesima ove dovessero riproporsi circostanze analoghe a quelle oggetto di condanna possa reiterare la condotta antisociale, non avendone evidentemente compreso il disvalore».
2. Il difensore di fiducia della condannata, Avv. Luigi Di Rella, ha impugnato l'indicata ordinanza, nella sola parte relativa al rigetto dell'istanza di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione: si duole della mancata valorizzazione della scrupolosa osservanza da parte della OT di tutte le prescrizioni a lei imposte, dell'assenza pendenze e di condanne ulteriori rispetto a quella in esecuzione, della vetustà dei fatti per i quali è intervenuta condanna, e, altresì, della ingiustificata pretermissione delle conclusioni alle quali era pervenuta l'equipe dell'area trattamentale della Casa di reclusione di Trani, che, nella relazione del 6 maggio 2024, aveva espresso parere favorevole al riconoscimento dei benefici di legge, «sia premiali che misure alternative alla detenzione, che consentano il reintegro della detenuta nel contesto socio lavorativo di riferimento», «tenuto conto dell'indole non delinquenziale della ristretta>>, della buona revisione critica degli agiti antigiuridici già avviata», delle solide risorse in esternato» e del «buon percorso intramurario» sintomo di consapevolezza della gravità della condotta delittuosa e di resipiscenza. Si duole, altresì, tanto della valutazione che nell'impugnato provvedimento è stata fatta dell'illecito per il quale è intervenuta condanna (sanzionato con una pena vicina ai minimi edittali, previo riconoscimento di circostanze attenuanti 2 generiche, che i giudici di merito ritennero prevalenti sulla contestata circostanza aggravante in ragione delle motivazioni dell'agire, in parte determinate dalla volontà di preservare la salute dei cani tenuti presso il canile di Ruvo»), quanto della impropria valorizzazione dei precedenti di polizia del suo compagno ON AS (il cui certificato penale riporta precedenti unicamente per fatti commessi circa trent'anni fa) e dell'assenza di iniziative finalizzate a risarcire il danno (mai richiesto e neppure quantificato dalla persona offesa), quanto infine della ritenuta assenza di revisione critica dei fatti che hanno portato alla sua condanna, recisamente smentita dalla citata relazione del 6 maggio 2024, puntualizzando, in proposito, che la OT si è limitata a negare di aver mai fatto riferimento a suoi contatti con la criminalità organizzata, circostanza che, di per sé sola, non può essere ritenuta sintomatica della