Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20037
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAZIO COSTANTINO nato a MILANO il 18/09/1977 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere E P;RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen del 14 ottobre 2022 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino del 28 aprile 2022 ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, confermando nel resto, nei confronti di F C in relazione a due episodi di furto pluriaggravati (uno nella forma consumata e l'altro nella forma tentata) e al reato di porto ingiustificato di un'arma (piccone) fuori dall'abitazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il F attraverso il difensore e procuratore speciale deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con l'unico motivo ha dedotto mancanza di motivazione quanto alla qualificazione del fatto e alla quantificazione della pena. Il ricorrente lamenta la omessa verifica in relazione alla corretta qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata indicazione dei criteri con i quali è stata determinata la pena avuto riguardo in particolare agli aumenti per la continuazione tra i reati.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile 1.Prima di analizzare le censure del ricorrente occorre premettere che per il concordato con rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado - istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata prevista una disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso per cassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170;Sez.
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