Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 00409
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L F, nato ad Agrigento il 25/8/1974 avverso l'ordinanza del 26/9/2022 del Tribunale del riesame di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere E M;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 26/9/2022, il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello cautelare proposto da F L avverso l'ordinanza emessa il 12/8/2022 dal Tribunale di Agrigento con riguardo alla contestazione di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.299 cod. proc. pen. 3. Il ricorso risulta inammissibile per tardività. 3.1. Come riscontrato da questo Collegio, l'ordinanza in esame è stata depositata in cancelleria il 26/9/2022, quindi notificata al difensore il 5/10/2022 e A all'indagato il 6/10/2022;in data 11/10/2022, è stato presentato il ricorso per cassazione con deposito presso il Tribunale di Agrigento, come da timbro sull'atto. Quest'ultimo è infine pervenuto al Tribunale del riesame di Palermo il 19/10/2022, come da attestazione della cancelleria.