Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2021, n. 00203
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M P, nato a Messina il 23/08/1954 avverso la sentenza in data 17/07/2019 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R B, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 17 luglio 2019, il Tribunale di Messina ha dichiarato P M colpevole del reato di cui all'art. 1231 cod. nav. in relazione all'art. 182 cod. nav. e all'art. 49 d.P.R. n. 325 del 1991, e lo ha condannato alla pena di cento euro di ammenda. Secondo quanto ritenuto dal Tribunale, l'imputato, nella qualità di comandante di una nave traghetto, in data 3 aprile 2016, aveva violato l'obbligo di informare immediatamente il comandante del porto di arrivo di un evento 7t n straordinario relativo alla nave, nella specie un sinistro verificatosi nelle operazioni di ormeggio nel porto di Villa San Giovanni, comportante gravi danni alla nave, e nonostante il quale aveva proseguito la navigazione sino al porto di Messina.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe P M, con atto a firma dell'avvocato G C, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 8 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Messina. Si deduce che, come puntualmente eccepito sin dall'udienza del 3 aprile 2019, giudice competente deve ritenersi il Tribunale di Reggio Calabria, a norma dell'art. 182 cod. nav., perché l'incidente si è verificato nel porto di Villa San Giovanni.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 1195 cod. nav. e 32 legge n. 689 del 1981, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 1231 cod. nav., invece che dell'illecito depenalizzato di cui all'art. 1195 cod. nav. Si deduce che la previsione di cui all'art. 182 cod. nav., per ragioni sistematiche, deve ritenersi sanzionata a norma dell'art. 1195 cod. nav. Si osserva che l'art. 182 cod. nav., il quale impone, al comandante di una nave, l'obbligo di informare immediatamente il comandante del porto di arrivo di un evento straordinario relativo alla nave, è dettato nell'ambito delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione e non, invece, nell'ambito delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione. Si conclude che, quindi, lo stesso deve ritenersi sanzionato a norma dell'art. 1195 cod. nav., il quale è rubricato «Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo» (si cita, a conforto, Sez. 4, 12 febbraio 1986).
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza e configurabilità della fattispecie di cui all'art. 182 cod. nav., in ragione della erronea nozione di evento straordinario assunta come presupposto. Si deduce che la sentenza impugnata non spiega perché l'incidente verificatosi nel porto di Villa San Giovanni integri un «evento straordinario», ossia la situazione costituente la fonte dell'obbligo di informazione a carico del comandante della nave. Si rappresenta che gli accertamenti hanno consentito di rilevare solo che vi fu un urto della nave contro il ponte mobile della banchina presso il porto di Villa San Giovanni, ma non anche che l'incidente fu inusuale. Si aggiunge che i lavori
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R B, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 17 luglio 2019, il Tribunale di Messina ha dichiarato P M colpevole del reato di cui all'art. 1231 cod. nav. in relazione all'art. 182 cod. nav. e all'art. 49 d.P.R. n. 325 del 1991, e lo ha condannato alla pena di cento euro di ammenda. Secondo quanto ritenuto dal Tribunale, l'imputato, nella qualità di comandante di una nave traghetto, in data 3 aprile 2016, aveva violato l'obbligo di informare immediatamente il comandante del porto di arrivo di un evento 7t n straordinario relativo alla nave, nella specie un sinistro verificatosi nelle operazioni di ormeggio nel porto di Villa San Giovanni, comportante gravi danni alla nave, e nonostante il quale aveva proseguito la navigazione sino al porto di Messina.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe P M, con atto a firma dell'avvocato G C, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 8 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Messina. Si deduce che, come puntualmente eccepito sin dall'udienza del 3 aprile 2019, giudice competente deve ritenersi il Tribunale di Reggio Calabria, a norma dell'art. 182 cod. nav., perché l'incidente si è verificato nel porto di Villa San Giovanni.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 1195 cod. nav. e 32 legge n. 689 del 1981, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 1231 cod. nav., invece che dell'illecito depenalizzato di cui all'art. 1195 cod. nav. Si deduce che la previsione di cui all'art. 182 cod. nav., per ragioni sistematiche, deve ritenersi sanzionata a norma dell'art. 1195 cod. nav. Si osserva che l'art. 182 cod. nav., il quale impone, al comandante di una nave, l'obbligo di informare immediatamente il comandante del porto di arrivo di un evento straordinario relativo alla nave, è dettato nell'ambito delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione e non, invece, nell'ambito delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione. Si conclude che, quindi, lo stesso deve ritenersi sanzionato a norma dell'art. 1195 cod. nav., il quale è rubricato «Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo» (si cita, a conforto, Sez. 4, 12 febbraio 1986).
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza e configurabilità della fattispecie di cui all'art. 182 cod. nav., in ragione della erronea nozione di evento straordinario assunta come presupposto. Si deduce che la sentenza impugnata non spiega perché l'incidente verificatosi nel porto di Villa San Giovanni integri un «evento straordinario», ossia la situazione costituente la fonte dell'obbligo di informazione a carico del comandante della nave. Si rappresenta che gli accertamenti hanno consentito di rilevare solo che vi fu un urto della nave contro il ponte mobile della banchina presso il porto di Villa San Giovanni, ma non anche che l'incidente fu inusuale. Si aggiunge che i lavori
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