Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 00362

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 00362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00362
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C A nato a MESSINA il 22/10/1982 Parte Civile D'ANGELO GIANLUCA avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE MILITARE APPELLOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare L M F, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: - avvocato P N, in sostituzione dell'avvocato M M del foro di VERONA, per la Parte Civile D'ANGELO GIANLUCA, che conclude depositando le conclusioni e la nota spese;
- avvocato P P del foro di Palermo, in difesa di C A, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, parzialmente riformando la sentenza pronunciata nei confronti di Alessio C:OLOSI, Appuntato dei Carabinieri, all'esito del giudizio abbreviato in data 20 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona, ha: - dichiarato non doversi procedere per mancanza della richiesta di procedimento con riferimento a una parte della condotta indicata al capo b), qualificandola ingiuria ai sensi dell'art. 226 cod. pen. mil . pace;
- confermato la declaratoria di responsabilità per i reati di disobbedienza aggravata ex artt. 173 e 47 n. 2, cod. pen. mil. pace (capo a) e di insubordinazione con ingiuria aggravata ex artt. 189 e 47 n, 2, cod. pen. mil . pace per la seconda frase pronunciata (capo b);
- rideterminato la pena complessiva, per cumulo materiale, in due mesi e venti giorni di reclusione militare (di cui un mese e dieci giorni di reclusione militare per il capo b), con i doppi benefici;
- ridotto il risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, in disparte la diversa qualificazione giuridica della prima parte della condotta descritta al capo b), è stata affermata la sussistenza dei fatti materiali ricostruiti sulla base degli atti d'indagine utilizzabili per la decisione in considerazione del rito scelto dall'imputato, nonché la rilevanza penale degli stessi alla stregua delle contestazioni mosse dall'accusa.

2. Ricorre Alessio COLOSI, a mezzo del difensore avv. Pietro Piazza, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione, in riferimento agli artt.189 e 199 cod. pen. mil . pace, perché, in merito al reato di insubordinazione con ingiuria aggravata di cui al capo b), l'offesa non è riferibile alla disciplina militare in quanto commessa per cause estranee al servizio, trattandosi di un alterco personale per condotta inurbana dell'offeso il quale, del resto, non agì come militare superiore nel grado, alla luce del contesto in cui si sono svolti i fatti (all'interno dei servizi igienici del reparto presso cui operava l'imputato, nei quali la persona offesa si era recata ingiustificatamente nonché comportandosi in modo incivile): manca, dunque, il nesso tra la situazione in cui l'autore si è trovato ad agire e il servizio militare. D'altra parte, il giusto riconoscimento del fatto che la prima parte dell'azione descritta al capo b) era estranea al servizio, tanto che è stata riqualificata ex art. 226 cod. pen. mil . pace, avrebbe dovuto condurre a riconoscere l'unitarietà del contesto che ha portato alla seconda frase incriminata, poiché si tratta della medesima situazione di fatto nella quale non si è verificata alcuna cesura. Del resto, la persona offesa, dopo che l'imputato gli rivolse la prima frase, ha richiamato l'imputato al rispetto del rapporto gerarchico in modo improprio, perché il contesto in cui il richiamo è stato effettuato non era affatto relativo al servizio: dunque, il riferimento al grado, che l'imputato ha inserito nella seconda frase offensiva, non è idoneo a collegare la condotta al rapporto di servizio, ma attiene piuttosto alla stigmatizzazione della estraneità del rapporto gerarchico alla vicenda sfociata nelle ingiurie (primo e secondo motivo);
- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 43 e 47 cod. pen. e 189 cod. pen. mil. pace, per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo b), in quanto l'imputato non voleva recare offesa nell'ambito della disciplina militare poiché il riferimento al grado era stato impropriamente fatto dalla parte offesa (terzo motivo);
- il vizio della motivazione con riguardo all'accertamento del fatto di cui al capo a), poiché non sono state valorizzate le contraddizioni in cui è incorsa la persona offesa, le imprecisioni e divergenze delle dichiarazioni dei testimoni (quarto motivo);
- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 173 e 189 cod. pen. mil. pace, per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui ai capi a) e b), che sono stati commessi a distanza di soli quattro giorni e nell'ambito dei rapporti tra l'imputato e la persona offesa (quinto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

1.1. L'episodio di disobbedienza di cui al capo a) riguarda il mancato doloso adempimento all'esplicito ordine di assicurare in modo corretto l'unità navale al pontile di ormeggio in data 1° dicembre 2019, ricostruito sulla base delle convergenti relazioni di servizio e dichiarazioni del superiore App. Sc. CC D'Angelo, comandante dell'unità, e dell'altro componente dell'equipaggio presente ai fatti App. CC Sautariello, nonché della relazione stesa dall'App. Sc. CC Coletta che ha riportato le
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