Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/03/2021, n. 7292
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In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 7, comma 2, n. 2), della l. n. 817 del 1971, e, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, la scelta del soggetto preferito è compito riservato al giudice del merito, che dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma ed in applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali dettati dall'art.7 del d.lgs. n.228 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto giuridicamente corretta la statuizione della Corte di appello, la quale, nella valutazione comparativa degli aspiranti, aveva debitamente dato conto della scelta operata dopo aver tenuto in considerazione tutti gli elementi a disposizione, senza trascurare quello successivamente invocato dal soccombente a fondamento del ricorso per cassazione, dichiarato infondato).
L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto di prelazione agraria, proposta in via riconvenzionale dal convenuto in azione di riscatto di un fondo rustico (per avere egli già ottenuto l'effetto conseguente al riconoscimento del diritto medesimo mediante l'acquisto diretto del fondo), non incide sul rilievo dei fatti posti a suo fondamento come fatti impeditivi rispetto alla domanda principale, rendendo necessario, ad opera del giudice del merito, il giudizio di comparazione tra le due confliggenti posizioni.
Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla legge non deve sussistere per l'integralità del confine, essendo sufficiente che essa non sia limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo che la legge si propone, cioè l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice, che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produtive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.
Sul provvedimento
Testo completo
No 7 29 2/2 1 ORIGIN ALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RISCATTO TERZA SEZIONE CIVILE AGRARIO DI CONFINANTI. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 4140/2018 Dott. RAFFAELE FRASCA 4292 Consigliere Cron. Dott. FRANCESCA FIECCONI Rel. Consigliere - Rep. Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO CC 10/11/2020 - Consigliere - Dott. ANNA MOSCARINI Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4140-2018 proposto da: EC ON, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA с и STEFANO LONGANESI 9, presso lo studio dell'avvocato CARMELO п RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO PIETROAO;
- ricorrente -
contro
EC AO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 322, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO BUCCARELLI, 2020 rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MARTINGANO;
1976
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 88/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/01/2017;
1 udita la relazione della 10/11/2020 dal Consig causa svolta nella camera di consiglio del liere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO. с и К 2
FATTI DI CAUSA
1. NI CO convenne in giudizio AO CO davanti al Tribunale di Vibo Valentia, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario in relazione alla quota di ventuno ventiquattresimi di un fondo rustico che il convenuto aveva acquistato in violazione del diritto di prelazione dell'attore. A sostegno della domanda espose di essere proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante con quello oggetto di compravendita e di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio del riscatto. Si costituì in giudizio AO CO, chiedendo il rigetto della domanda proponendo domanda riconvenzionale volta al riconoscimento e dell'esistenza del diritto di prelazione in suo favore, da ritenere prevalente rispetto al diritto di riscatto dell'attore. In particolare, il convenuto affermò di essere a sua volta proprietario e coltivatore diretto di un altro fondo confinante con quello oggetto di riscatto, per cui il diritto esercitato dall'attore avrebbe dovuto essere esaminato unitamente al suo identico diritto confliggente. Espletata una c.t.u. e svolta prova per testi, il Tribunale rigettò la Кис domanda e condannò l'attore al pagamento della metà delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata da NI CO e la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 26 gennaio 2017, ha rigettato l'appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ha premesso la Corte territoriale che, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, se la domanda riconvenzionale è inammissibile, tuttavia i fatti estintivi, modificativi o impeditivi addotti dal convenuto con tale domanda possono essere presi in considerazione come eccezione, ai soli fini di impedire l'accoglimento della domanda principale. Nella specie, infatti, il convenuto aveva esposto di essere titolare di un diritto analogo a quello vantato dall'attore e, come tale, con esso confliggente;
ragione per cui il giudice era chiamato, come da 3 insegnamento giurisprudenziale, a porre in comparazione le due posizioni individuando quella che appare preferibile, prescindendo sia dal dato della anteriorità nel tempo che dalle eventuali preferenze del venditore. Tanto premesso, la Corte d'appello ha dichiarato di condividere la valutazione già compiuta dal primo giudice, secondo cui ai fini dell'acquisto doveva essere preferita la posizione di AO CO rispetto a quella di NI CO. A tale conclusione la Corte calabrese è pervenuta richiamando la c.t.u. e le deposizioni testimoniali. La sentenza ha osservato che l'appellato possedeva un'azienda di estensione maggiore, nonché 45 capi bovini ed un cavallo, mentre l'appellante possedeva 24 capi bovini e 34 capi suini (tutti intestati al figlio IN). Come affermato dal c.t.u., inoltre, l'azienda di AO CO appariva ben meccanizzata e meglio dotata quanto agli attrezzi agricoli, per cui essa presentava «una vocazione espansiva più forte rispetto a quella di NI CO». Non potevano assumere rilievo, ai fini di una diversa decisione, né la circostanza che la lunghezza del confine tra i fondi delle due parti e quello oggetto di riscatto fosse maggiore quanto al fondo с и dell'appellante, posto che vi era comunque una contiguità anche con il К fondo di AO CO, la quale consentiva «un'agevole espansione dell'azienda di quest'ultimo sul fondo medesimo». Ulteriore elemento valorizzato, poi, è stato quello della forza lavoro, posto che era emerso dall'istruttoria che AO CO poteva fruire della manodopera di un maggior numero di familiari, per cui tale circostanza assumeva una valenza prevalente rispetto al fatto che il figlio di NI CO fosse laureato in scienze agrarie. Né poteva essere trascurato che buona parte dei beni e dei macchinari di proprietà dell'appellante erano intestati a suo figlio, il che era «indice di un minore coinvolgimento nella stessa da parte del titolare».
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro propone ricorso NI CO con atto affidato a quattro motivi. Resiste AO CO con controricorso. 4 Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nonché omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Osserva il ricorrente che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha riconosciuto che le argomentazioni di cui alla domanda riconvenzionale inammissibile potevano essere prese in considerazione come eccezioni. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il diritto di riscatto opera nel momento in cui il retraente lo esercita, con conseguente suo subentro ex tunc rispetto all'acquirente, il ricorrente rileva che già la sentenza di primo grado aveva correttamente riconosciuto l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di AO CO, non potendo l'acquirente del bene oggetto di riscatto agire affinché venga с riconosciuto in suo favore il diritto di prelazione. Ne consegue che con il Пи passaggio in giudicato della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, la Corte d'appello avrebbe dovuto omettere l'esame di quella che è stata ritenuta un'eccezione difensiva, mentre in realtà non era tale. La sentenza, cioè, avrebbe riconosciuto «in capo al convenuto un diritto di prelazione connesso alla sua qualità di proprietario confinante non più attuale ovvero non più rilevante per effetto della vendita che del terreno oggetto del giudizio era stata già posta in essere in suo favore>> ;
per cui il convenuto non avrebbe potuto rivendicare la propria posizione di coltivatore diretto di un terreno confinante per contrastare il riscatto esercitato nei suoi confronti.
1.1. Il motivo non è fondato. La Corte d'appello ha correttamente richiamato la sentenza 15 aprile 2010, n. 9044, pronunciata da questa Corte proprio in una causa agraria, secondo riconvenzionalela quale l'eccezione consiste in una 5 prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso