Cass. pen., sez. V trib., sentenza 08/03/2019, n. 10288

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 08/03/2019, n. 10288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10288
Data del deposito : 8 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL KAISI RASHID nato il 1/07/1951 avverso la sentenza del 9/05/2017 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B C;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, D S, che ha concluso chiedendo dichiarasi l'inammissibilità del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. M C che si riporta alla memoria depositata e alle conclusioni e nota spese di cui chiede la liquidazione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, ha riformato la sentenza del Tribunale in sede, del 9 marzo 2106, con la quale R E K era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di violenza privata, oltre al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in euro 1.000,00, con la sospensione condizionale della pena irrogata, subordinata al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

1.1. La Corte territoriale ha dichiarato il fatto non punibile per particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento e ha condannato l'imputato alle spese processuali sostenute dalla parte civile.

2. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, due vizi 2.1. Con il primo motivo si eccepisce l'assenza di motivazione relativa alla proposta eccezione di nullità della sentenza di primo grado, che la Corte territoriale aveva respinto motivando, a parere del ricorrente, con il mero richiamo di un precedente giurisprudenziale non conferente.

2.2. Con il secondo motivo si deduce che la sentenza di assoluzione, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è equiparabile a pronuncia di condanna e, dunque, non può condurre alla decisione sulle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., posto che detta statuizione presuppone la condanna.

3. Risulta inoltrata, a mezzo P.E.C., memoria difensiva della parte civile, ex art. 121 cod. proc. pen., ricevuta in data 20 ottobre 2018, con la quale si insiste per il rigetto del ricorso e, in caso contrario, si chiede la sospensione del procedimento, con invio degli atti alla Corte Costituzionale. Si deduce, con riferimento al secondo motivo di ricorso che quando la speciale tenuità del fatto viene accertata all'esito di dibattimento, non possono essere travolte le pronunce risarcitorie, risultando tale scelta in contrasto con il principio di economia processuale e con quello di cui all'art. 111 Cost.della ragionevole durata del processo, dovendo la parte civile, in caso contrario procedere nuovamente, in una diversa sede giurisdizionale. E' vero, infatti, che è prevista, per le sentenze emesse ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la stessa efficacia che l'art. 651 cod. proc. pen. attribuisce alle pronunce di condanna, ma ciò varrebbe soltanto per i casi in cui la parte lesa abbia deciso di non costituirsi parte civile. Diverso è, invece, il caso in cui la pronuncia risarcitoria è stata adottata all'esito di dibattimento, in cui la parte offesa ha deciso di esercitare l'azione civile. Di qui la richiesta di rigetto del motivo sul punto.

3.1. In subordine, viene sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 538 e 578 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Si ritiene la violazione del principio di eguaglianza, posto che l'art. 538 cod. proc. pen. non prevede che la disciplina in esso prevista sia applicabile anche a sentenze emesse ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. L'art. 578 cod. proc. pen. si ritiene illegittimo nella parte in cui non prevede l'estensione a sentenze pronunciate ai sensi del citato art. 131-bis, di quanto in esso stabilito per i casi di amnistia e prescrizione del reato, quando sia già intervenuta condanna in primo grado e la sussistenza della speciale tenuità del fatto sia accertata nel successivo grado di giudizio.
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