Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/08/2018, n. 20971
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Il legittimario totalmente pretermesso dall'eredità che, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", agisce in qualità di terzo e non in veste di erede - condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione - e, come tale ed al pari dell'erede che proponga un'azione di simulazione assoluta ovvero relativa, ma finalizzata a far valere la nullità del negozio dissimulato, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; diversamente ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata.
Sul provvedimento
Testo completo
20971-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto SUCCESSIONI Dott. LINA MATERA - Presidente - - Consigliere - Dott. U B - Consigliere - Ud. 23/02/2018 CC Dott. GIUSEPPE TEDESCO Dott. ROSSAA GIANACCARI MConsigliere - R.G.N. 29224/2014 e- Rel. Consigliere Rep. I Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO 2097 CRON 20971 ha pronunciato la seguente ORDINAZA sul ricorso 29224-2014 proposto da: B MA, B GA, B E e B F, elettivamente domiciliati a Roma, via Bertolotti 44/46, presso lo studio dell'Avvocato FABRIZIO RAVIDA' che, unitamente all'Avvocato A F, lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
B A, rappresentato e difeso dall'Avvocato ERASMO PATRIZIO CINQUATA e dall'Avvocato CARLA MASTRACCI ed elettivamente domiciliato a Roma, via Cristoforo Colombo 440, presso lo studio dell'Avvocato S 873/1 T, per procura speciale in calce al controricorso nonché AADRO, ROCCO CARMELINA, B B and R, B A, B M e B LOREDAA, elettivamente domiciliati a Roma, viale Filippo " Corridoni 15, presso lo studio dell'Avvocato FRACESCO BUROGAA e rappresentati e difesi dall'Avvocato ATONIO こ MARCO ARMADIO per procura speciale a margine del controricorso
- controricorrenti -
B FERNADA intimata - avverso la sentenza n. 5526/2014 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata l'11/9/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. LUCIO CAPASSO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza dei controricorrenti di condanna delle ricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Latina, con sentenza non definitiva n. 1360 del 2012, ha dichiarato ammissibile, rimettendo la causa in istruttoria per l'ulteriore corso, la domanda con la quale Mirella Bompan, G B, E B e F B avevano chiesto di accertare la simulazione dell'atto con il quale D B aveva venduto ai nipoti Alessandro, Rosanna, Assunta, Mauro e Loredana Bompan un immobile sito a Latina, in quanto dissimulante una donazione, con la conseguente riduzione. Alessandro Bompan, Rosanna Bompan, Assunta Bompan, Mauro Bompan e Loredana Bompan nonché Carmelina Rocco hanno proposto appello avverso tale sentenza. M B, G B, E B e Franca Bompan si sono chiesto il rigettocostituite ed hanno Ric. 2014 n. 29224, Sez. 2, CC del 23 febbraio 2018 D в 2 dell'appello. La corte d'appello di Roma, con sentenza dell'11/9/2014, ha accolto l'appello ed ha riformato la sentenza appellata. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che, allorquando l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto simulato, lesivo della sua quota di legittima, abbia, come nell'ipotesi di donazione dissimulata, tutti i requisiti di validità, l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c. e non può che soggiacere alle condizioni stabilite da questa norma, per cui è proponibile solo se sussiste il presupposto al quale è condizionata l'azione di riduzione, vale a dire l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario: dispensati da tale onere sono i legittimari completamente pretermessi, laddove, nel caso di specie, ha osservato la corte, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il de cuius con gli atti dispositivi del patrimonio non aveva esaurito l'intero asse ereditario, essendo residuati, come indicato dagli appellanti, altri beni relitti, e cioè il provento della vendita da D B ai nipoti, i beni mobili costituenti gli arredi dell'abitazione e i crediti nei confronti dell'INPS, in ordine ai quali gli attori in riduzione - sui quali grava l'onere di provare l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione nulla hanno idoneamente ed efficacemente - opposto, limitandosi ad una contestazione solo relativamente ai beni mobili ed al credito. delleLa corte, quindi, ha dichiarato l'inammissibilità domande di simulazione dell'atto di compravendita del 16/6/1994 tra D B ed i nipoti ex filio A, e conseguente azione di riduzione della donazionedella dissimulata. Ric. 2014 n. 29224, Sez. 2, CC del 23 febbraio 2018 ī M B, G B, E B e Franca Bompan hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, notificata il 23/10/2014. Hanno resistito B A, R C, B R, B A, B M e Bompan Loredana nonché A Bompan, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione del ricorso in quanto eseguita "per conto del fallimento U.G. Costruzioni ed Impianti Tecnologico S.r.l.". F B è rimasta intimata. I ricorrenti ed i controricorrenti hanno depositato memorie. LE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'eccezione di