Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2023, n. 09180
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IE SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24 - 25 agosto 2022 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da ER FR IA avverso l'ordinanza 2 agosto 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dello stesso, indagato di concorso nell'incendio del capannone ove ha sede operativa la s.r.l. Socas di CA NT, fatto aggravato per essere stato commesso con metodo mafioso, in Corigliano Calabro il 24 maggio 2022. Accertato che la sera del 24 maggio 2022, attorno alle ore 21.40, era divampato incendio all'interno dell'azienda di officina meccanica di CA NT e la natura dolosa dello stesso, desumibile dalle tracce significative dell'introduzione clandestina di terzi all'interno della proprietà, il compendio indiziario a carico di ER FR IA, e del di lui fratello VA pure indagato, era costituito dalla individuazione di un movente, avendo circa una settimana prima del fatto VA IA chiesto alla vittima la riparazione di un veicolo in giornata, ricevendo risposta negativa, fatto riferito dalla persona offesa e riscontrato dal contenuto di una conversazione intercorsa il 13 maggio 2022 tra i due fratelli, oggetto di captazione nell'ambito di altra indagine;
dalla condotta degli indagati nella serata del 24 maggio 2022, documentata da riprese video e da captazioni ambientali, disposte in altro procedimento. In particolare, era documentato che alle ore 18.19 i due fratelli erano stati intenti a riempire alcune bottiglie con carburante per auto trazione;
che alle ore 19.15 ER FR IA si era allontanato con tale CO ED per poi tornare, dandosi nuovo appuntamento in serata;
che attorno alle ore 21.10 era giunto un uomo a bordo di motoveicolo, atteso in strada da VA IA;
che il motoveicolo era ripartito subito ed era tornato alle ore 21.47 con due persone e il passeggero era rimasto in compagnia con i fratelli IA. L'incendio era divampato proprio nell'arco temporale tra la partenza e il ritorno del motoveicolo, un tempo compatibile con quello occorrente per raggiungere il luogo del fatto, innescare l'incendio e quindi fare ritorno. Veniva ritenuta non attendibile la spiegazione data dagli indagati, che avevano dichiarato di aver versato nafta nel serbatoio di un proprio veicolo. Il Tribunale riteneva sussistente l'aggravante mafiosa, sul rilievo del carattere eclatante delle modalità esecutive, evocative di una situazione di diffusa intimidazione.
2. Il difensore di ER FR IA ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. Quanto al movente, viene valorizzata la circostanza che la vittima avrebbe rifiutato di effettuare la riparazione chiesta da VA IA nei tempi dallo stesso indicati, circostanza che la vittima non aveva riferito e comunque priva di riscontri risultando che il veicolo del IA era stato riparato, da altri, il 13 maggio 2022. Inoltre, la persona offesa aveva riferito di aver ricevuto pressioni da altri soggetti e con riferimento ad esponenti mafiosi locali. Quanto alla condotta tenuta nella serata del fatto, il Tribunale non si era confrontato con il dato relativo all'assenza di interlocuzioni tra i IA e i soggetti sopraggiunti in moto, né con la circostanza che in realtà l'introduzione clandestina nell'area artigianale e l'esecuzione del fatto avrebbero richiesto ben più di trenta minuti. Il Tribunale, inoltre, non aveva esaminato altre circostanze che la difesa aveva indicato come incompatibili rispetto all'accusa: era documentato che ER FR IA e CO ED, nel tardo pomeriggio, non avevano compiuto