Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2010, n. 12102

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In tema di indennità di disoccupazione con requisiti contributivi ridotti, la modalità per l'accesso all'erogazione del trattamento è costituita dalla sola presentazione, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, di apposita domanda corredata da una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno - nei limiti previsti dall'art. 7, comma 5, della legge n. 160 del 1988, come autenticamente interpretato dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 108 del 1991, convertito nella legge n. 169 del 1991 - con la retribuzione corrisposta, restando salva, peraltro, la possibilità di fornire la prova contraria in quanto la dichiarazione del datore di lavoro non ha valore ed efficacia di prova legale, mentre va escluso, in mancanza di qualsiasi rinvio, che si estendano all'indennità in questione le prescrizioni previste per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, quali l'iscrizione all'ufficio di collocamento e la soggezione al controllo dello stato di disoccupazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2010, n. 12102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12102
Data del deposito : 18 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI ID - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MARCORA 18/20, presso il PATRONATO A.C.L.I., Servizio Legale Centrale, rappresentato e difeso dall?avvocato FIORIO VALENTINO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO Vincenzo, TRIOLO VINCENZO, FABIANI GIUSEPPE, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 965/2006 della CORTE D?APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2006 R.G.N. 1627/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 febbraio - 7 aprile 2005, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso con il quale ID ZU aveva convenuto in giudizio l?INPS per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, dell?indennita? di disoccupazione per l?anno 2002. A sostegno della decisione, il Tribunale osservava che doveva condividersi l?assunto dell?Istituto secondo cui, nella specie, mancava il requisito essenziale della iscrizione nelle liste di collocamento, pur in presenza degli altri requisiti contributivi richiesti dalla legge.
Avverso tale decisione proponeva appello il ZU, con ricorso depositato il 7 settembre 2005, cui resisteva l?INPS, chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 23 maggio - 24 luglio 2006, l?adita Corte di Appello di Torino rigettava l?impugnazione, osservando che il lavoratore non solo non era iscritto nelle liste di collocamento, ma non poteva essere iscritto perche? non era "disoccupato", come dimostrato dal prospetto dei periodi lavorativi dell?anno 2002.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il ZU con due motivi.
Resiste l?INPS con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti e complessi mezzi di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 75 nonche? l?omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, ai sensi dell?art. 360 c.p.c., n.

5. In particolare, il ZU lamenta che il Giudice di secondo grado abbia errato nel ritenere applicabile, nel caso di specie, il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 75 che recita: ?L?assicurato per ottenere
l?indennita? di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all?ufficio di collocamento...?, per due ordini di ragioni. Il primo di carattere ontologico discende, a suo avviso, dalla considerazione che non sarebbe necessaria la prova dell?iscrizione al collocamento nel caso in cui sia richiesta l?indennita? di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Il secondo, si collega alla intervenuta abrogazione dell?art. 75 del R.D.L. citato, a seguito del venir meno delle liste di collocamento eliminate dalla normativa di settore. Afferma, inoltre, il ZU che la Corte di Appello di Torino avrebbe fornito una motivazione non idonea rispetto ai motivi di gravame presentati poiche? da un lato si sostanzierebbe "unicamente in una affermazione di principio ed aprioristica che l?art. 75 si applica alla

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