Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/11/2024, n. 28214

CASS
Ordinanza
4 novembre 2024
0
0
05:06:40
CASS
Ordinanza
4 novembre 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, comma 1, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 04/11/2024, n. 28214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28214
Data del deposito : 4 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 915/2019 Numero sezionale 3836/2024 Numero di raccolta generale 28214/2024 Data pubblicazione 04/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Opposizione stato passivo Dott. Luigi Abete Presidente Dott. Paola Vella Consigliere Dott. Andrea Fidanzia Consigliere Dott. Giuseppe Dongiacomo Consigliere Ud. 17/10/2024 CC Dott. Roberto Amatore Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 915/2019 r.g. proposto da: Deutsche Bank S.p.a., con sede in Milano, alla Piazza del Calendario n. 3, Codice Fiscale 01340740156, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Achille Murro, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Re, giusta procura in calce al ricorso, con il quale è elett.te dom.to in Roma alla via Vittoria Colonna n. 40 presso lo studio dell'Avv. Alberto Di Capua (studio Di Capua – Sandoval).

- ricorrente -

contro

Fallimento CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.p.a. - codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli: 05131110636, in persona dei curatori Dott. Massimo Di Pietro e Avv. Livio Persico.

- intimato -

1 Numero registro generale 915/2019 Numero sezionale 3836/2024 Numero di raccolta generale 28214/2024 Data pubblicazione 04/11/2024 avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. cronol. 2971/2018 del 21/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione allo stato passivo avanzata ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall. da Deutsche Bank S.p.a., nei confronti del Fallimento CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.p.a., avverso il provvedimento del g.d. con il quale era stata negata la richiesta di ammissione al passivo per un credito da saldo di conto corrente bancario e per crediti nascenti da un contratto di finanziamento.

2. L'istante Deutsche Bank S.p.a. - già Banca d'America e d'Italia s.p.a. - aveva, infatti, formulato domanda ex art. 101 l.f. di ammissione al passivo della predetta società per i seguenti importi e causali: (i) Euro 732.902,34, quale saldo debitore relativo a capitale e interessi riliquidati al 15.04.2014 del c/c n. 499/30412, intestato alla fallita presso la banca istante;
(ii) Euro 413.791,9, relativo alla posizione a sofferenza n. 49659/22, inerente rate insolute, capitale residuo ed interessi riliquidati al 15.04.2014 del finanziamento a medio termine n. 678, per la quota parte di propria spettanza a suo tempo concesso alla CO.DA.P. - COLA DAIRY PRODUCTS SPA;
(iii) per crediti da accordo di ristrutturazione ex art. 67, 3° co., lett. d), L.F. stipulato il 14.09.2012 tra i finanziatori e CODAP e SPRAY PAN ITALIA, garantito da pegno sul 100% delle quote Codap Brasil Ltd;
(iv) Euro 1.564.542,28, per saldo debitore dei conti anticipi relativi ad anticipazioni export.

3. Il g.d. provvedeva tuttavia a rigettare le domande di ammissione della banca per la maggior parte, conformemente alle conclusioni della curatela, ammettendo unicamente il credito per euro 413.791,97 in privilegio e per euro 1.554.142,78 in chirografo.

4. Con ricorso ex artt. 98 e 99 l.f. la Deutsche Bank S.p.a. proponeva opposizione, impugnando il provvedimento di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi