Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/10/2020, n. 23904
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A seguito dello scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza, il giudice amministrativo può sollevare conflitto di giurisdizione - nonostante nel riservarsi non abbia manifestato alle parti l'intenzione di pronunciarsi al riguardo, esternando dubbi in proposito, né abbia indicato la questione di giurisdizione, dandone atto a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a. - atteso che tale modalità temporale risulta conforme all'art. 11, comma 3, c.p.a., interpretato alla luce dei principi del giusto processo, ex artt. 2 c.p.a. e 111 Cost., essendo comunque garantita la finalità, da un lato, di evitare alle parti del giudizio riproposto ogni inutile dispendio di attività processuale e, dall'altro, di onerare il giudice amministrativo "ad quem" di evidenziare immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso, provocando l'intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
E 23904-20 T N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE * SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta da: *REGOLAMENTI DI PIETRO CURZIO Primo Presidente GIURISDIZIONE CARLO DE CHIARA Pres. di sezione LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Pres. di sezione ENRICO SCODITTI -Consigliere- .G.N. 18032/2019 -Consigliere- hon 23904 FABRIZIA GARRI -Consigliere- Rep. ALBERTO GIUSTI GUIDO MERCOLINO -Consigliere- - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA -Consigliere Rel.- A S ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul conflitto di giurisdizione R.G. 18032-2019 sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, con ordinanza n. 969 del 10 giugno 2019, ll nel procedimento tra VERGATO ALFONSO, VERGATO ERMELINDA - ricorrenti non costituiti in questa fase-
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., MINISTERO R.F.I. - DELL'INTERNO - resistenti non costituiti in questa fase- 326 20 20 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. A S;
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, con ordinanza n. 969 del 10 giugno 2019, ha sollevato d'ufficio il conflitto di giurisdizione in ordine alla controversia proposta da A V, E V e R F davanti al Tribunale di Salerno. A V, E V e R F convennero Ferrovie dello Stato s.p.a. (poi R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) per sentir condannare quest'ultima al risarcimento dei danni correlati al procedimento di espropriazione per pubblica utilità di terreni di proprietà degli attori, siti in Salerno, oggetto di lavori di realizzazione di un'opera pubblica, nonché per ottenere la condanna di Ferrovie dello Stato s.p.a. alla corresponsione dell'indennità per il periodo di legittima occupazione delle aree.
2. Con sentenza del 18 luglio 2008, il Tribunale di Salerno dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo con riguardo all'intera controversia.
3. La causa venne riassunta davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, con ricorso depositato il 29 luglio 2008. All'esito dell'udienza pubblica del 18 marzo 2019, il T.A.R. Campania, sezione di Salerno, trattenne la causa in decisione. Quindi, con 4 sentenza non definitiva n. 734 del 2019, il T.A.R. accolse in parte il ricorso, quanto, in specie, alla domanda di restituzione dei beni e di risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima, dando conto in motivazione che residuava la pronuncia sulla domanda di pagamento dell'indennità per il periodo di legittima occupazione delle aree. Su quest'ultima Ric. 2019 n. 18032 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2- domanda, il T.A.R. Campania, sezione di Salerno, ha poi pronunciato l'ordinanza n. 969 del 10 giugno 2019, con cui è stato sollevato il conflitto di giurisdizione avverso la decisione del Tribunale di Salerno, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce al giudice ordinario le controversie