Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16682
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ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.11153/2018 proposto da : P G, rappresentata e difes a da ll’ avvocat o A M, domiciliatain Roma presso lo studio dell’avvocato S R;-ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro CARBINI ANNA MARIAe SOTGIU PIETRO, rappresentati e difesi dagli avvocatiANELLA BIANCO e G A M;-controricorrentie ricorrenti incidental i - nonché BUA ANELLO, BUA TIZIANA;-intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI CAGLIARI, Sezione distaccata di Sassarin. 2 64 /201 7 depositata i l 5 /0 7 /201 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere R C. 2di 5 – 11153 /2018 – S2 – PU 16/05/2023 (1 6 ) – C E. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti, e per l’inam- missibilità del ricorso incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA Nel 2006 G P e P B convenivano dinanzi al Tri- bunale di Tempio Pausania P S e A M C, per re- golamento di confini, arretramento di un edificio costruito in violazione delle distanze e apposizione di termini. I convenuti non si opponevano all’accertamento dei confini e all’apposizione dei termini, chiedevano il rigetto delle altre domande e, in via riconvenzionale subordinata (per il caso di accertamento di occupazione del fondo attoreo da parte dell’edificio di loro proprietà) l’attribuzione in proprietà del fondo occu- pato). In primo grado il Tribunale accertava che il confine coincideva con il filo esterno del muro di recinzione e condannava i convenuti all’arretramento del fabbricato a cinque metri di distanza dal confine. Inparticolare, il giudice di primo grado argomentava che la destina- zione a strada pubblica del terreno sul confine era inserita in un mero programma di fabbricazione e quindi non imponeva immediatamente di non applicare la disciplina sulle distanze. La pronuncia è stata rifor- mata in secondo grado con rigetto della domanda di arretramento, sulla base di nuovi documenti, in particolare della comunicazione di avvio del procedimento per imposizione di vincolo preordinato alla rea- lizzazione di una strada pubblica nella zona di confine tra i due fondi, dai quali si è desunto che la disciplina sulle distanze non si applica. Ricorre in cassazione la parte attrice con cinque motivi. Resistono i convenuti con controricorso e ricorso incidentale (condizionato) con quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono a loro volta gli attori con controricorso. 3di 5 – 11153 /2018 – S2 – PU 16/05/2023 (1 6 ) – C E.
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