Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2019, n. 34143
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSCICA DOMENICO nato a NOTO il 10/06/1966 avverso la sentenza del 05/10/2017 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E M M;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G D L, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorso. n RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di R D per aver cagionato colposamente l'evasione di un detenuto (art. 387 cod. pen. - capo B) e per aver redatto una falsa relazione di servizio (art. 479 cod. pen- capo C), mentre ha ridotto la pena inflitta a quella di anni uno di reclusione. In sostanza R, agente della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale "Pagliarelli" di Palermo, ha causato l'evasione di F V, in quanto, violando specifici ordini di servizio, invece di tenere il detenuto sotto stretta vigilanza durante il passeggio e di verificare lo stato dei luoghi, si era allontanato, consentendo al F di disporre di un'ora di tempo per darsi alla fuga, utilizzando un arpione e un lenzuolo. Al fine di occultare detto reato, l'imputato ha redatto una falsa relazione di servizio nella quale affermava, contrariamente al vero, di aver provveduto alla perquisizione del detenuto e di essere rimasto nel corridoio del piano terra isolamento dalle ore 13.02 alle ore 13,40, in quanto trattenuto a colloquiare da altro detenuto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi, tutti declinati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.. 2.1 Con il primo si duole della affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 387 cod. pen. (capo B). Nella specie difetterebbe il necessario rapporto di causalità tra omissione ed evasione. Nella relazione del servizio del nucleo investigativo dei carabinieri in data 8 maggio 2014 risulterebbero formulate mere ipotesi in termini di "verosimiglianza" in ordine alla dinamica dell'evasione, quindi non sarebbe individuabile un nesso eziologico rispetto ad un fatto non accertato. L'evasione sarebbe imputabile a fattori colposi indipendenti dalla condotta dell'agente: assenza di impianti anti-scavallamento e anti-intrusione, assenza di vigilanza armata, assenza di video sorveglianza. Di tali omissioni darebbero conto gli atti di indagine presenti nel fascicolo, ma ignorati dalla Corte di appello. Infine sarebbe stata trascurata la circostanza, dedotta dall'imputato e confermata dal medico del carcere, per cui l'allontanamento si sarebbe verificato a causa di "un improvviso malore e bisogno impellente fisiologico".4 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. in relazione al delitto di falso. L'imputato andrebbe esente da responsabilità, perché l'atto falso sarebbe stato redatto al fine di occultare il delitto di cui all'art. 387 cod. pen. Opererebbe il principio del nemo tenetur se detegere, come stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6458 dei 4 dicembre 2006. 2.3 Con il terzo motivo censura il punto della sentenza concernente il trattamento sanzionatorio, vuoi sotto il profilo del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, nonostante l'esistenza di condotte colpose concorrenti con quella dell'imputato, vuoi sotto il profilo dell'aumento di pena per il reato satellite determinato in mesi sei di reclusione a fronte dei tre mesi inflitti in primo grado.
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