Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2014, n. 2962

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In materia di beni di interesse storico-artistico, l'art. 20, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (applicabile "ratione temporis") attribuisce ai sovrintendenti dei beni culturali il potere di ordinare cautelativamente e provvisoriamente la sospensione dei lavori iniziati sulla cosa di interesse storico-artistico di proprietà privata per la quale non sia ancora intervenuta la "notifica", che deve sopraggiungere, a pena di decadenza della misura, entro il termine di sessanta giorni, senza che sia previsto alcun indennizzo per la compressione, temporanea, delle facoltà dominicali. Tale limitazione, infatti, non é determinata da finalità ablatorie ma é funzionale all'imposizione eventuale di un vincolo nel superiore interesse della cultura, quale valore a cui tende l'ordinamento costituzionale (art. 9 Cost.) ricompreso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo tra le ragioni di interesse generale che, ai sensi dell'art. 1, prot. 1, seconda parte, giustificano l'apposizione del vincolo senza indennizzo (CEDU, sentenza 26 giugno 2007), dovendosi ritenere che la proprietà su cui insistono tali beni nasca conformata, collegandosi alle caratteristiche intrinseche dei beni stessi.

L'occupazione a fini di ricerca archeologica è diretta a realizzare l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico e la promozione della cultura e della ricerca (art. 9 Cost.), onde costituisce attività lecita della P.A., nascendo la proprietà del bene che riveste interesse storico, artistico ed archeologico già vincolata ed incidendo la connotazione culturale sul valore del bene stesso. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata non è ispirato al criterio dell'integralità del risarcimento, ma costituisce un'obbligazione indennitaria, secondo i parametri fissati dall'art. 68 della legge 22 ottobre 1865, n. 2359, i quali assumono i caratteri della valutazione equitativa. (Nella specie, è stato ritenuto idoneo il criterio degli interessi legali sul valore del fondo per la durata dell'occupazione, e coerente la disposta non indennizzabilità del pregiudizio reclamato per il ritardo della vendita degli immobili realizzati sul fondo stesso dopo la restituzione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2014, n. 2962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2962
Data del deposito : 10 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9009/2007 proposto da:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
EDILSTEVI S.R.L.;

- intimata -
sul ricorso 11111/2007 proposto da:
EDILSTEVI S.R.L. (p.i. 00239050743), in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il sig. GARDIN LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFREDA ADOLFO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 72/2006 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO BENINI;

udito, per il ricorrente principale, l'Avvocato dello Stato MASSIMO GIANNUZZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato ADOLFO GIANFREDA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per, previa riunione dei ricorsi, l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e rigetto del secondo motivo, per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.6.1996, la LS s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il Ministero per i beni culturali e ambientali chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 1.149.954.960, con interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo per sospensione dei lavori di costruzione di un fabbricato in Brindisi, e occupazione temporanea del suolo, di sua proprietà, da parte della Soprintendenza archeologica della Puglia, dal 18.3 al 9.9.1995, per l'effettuazione di ricerche archeologiche. Si costituiva in giudizio il Ministero per i beni culturali e ambientali, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Avverso la sentenza di primo grado, depositata il 18.5.2003, che riteneva indennizzabile l'intero periodo di occupazione (comprensivo del periodo di mera sospensione dei lavori), ed escludendo la natura risarcitoria del dovuto, condannava l'amministrazione al pagamento della somma di Euro 72.027,02, proponevano appello, in via principale, il Ministero per i beni e le attività culturali (già Ministero per i beni culturali e ambientali), e in via incidentale la LS s.r.l. Con sentenza depositata il 24.1.2006, la Corte d'appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame, confermava che il periodo indennizzabile comprendesse tutto il tempo i cui il proprietario non aveva potuto disporre dell'immobile, quindi dal 18.3.1995, per tutta la durata della sospensione dei lavori, e poi dell'occupazione temporanea, e riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato l'indennizzo alla stregua di una comune obbligazione risarcitoria, dovendosi viceversa tener conto del particolare statuto della proprietà interessata da testimonianze storiche, che nasce vincolata per l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio culturale, costituzionalmente tutelato:
conseguentemente determinava l'indennità con il criterio degli interessi legali sul valore effettivo del bene, riconoscendo la somma di Euro 35.253,06, con interessi dalla domanda.
Ricorre per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, al cui accoglimento si oppone con controricorso la LS s.r.l., che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo di ricorso, il Ministero per i beni e le attività culturali, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 20 e 43, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto indennizzabile anche il periodo anteriore all'adozione del decreto di occupazione di urgenza, per la durata della sospensione dei lavori, che è misura diretta a garantire l'integrità fisica delle cose di interesse archeologico in attesa dei provvedimenti diretti a consentire la ricerca e la valorizzazione delle scoperte archeologiche, e non può essere assimilata ad un provvedimento ablatorio.
Con il secondo motivo di ricorso, l'amministrazione ricorrente, denuncia la nullità della sentenza impugnata, per non essersi pronunciata sull'eccezione di compensatio lucri cura damno, proposta in primo grado e ribadita nell'atto di appello (in cui si era anche precisato l'importo da defalcare sulla base delle risultanze della c.t.u. in primo grado), avendo l'impresa proprietaria tratto vantaggio dagli scavi eseguiti dalla Soprintendenza, fino a quota di progetto.

3.

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