Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/03/2022, n. 10294

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/03/2022, n. 10294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10294
Data del deposito : 31 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 4754-2014 proposto da: RADIANT S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso io studio dell'Avvocato B G, che la rappresenta e difende assieme all'Avvocato M M giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 82/49/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 4/7/2013;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale F B che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, respinti i rimanenti motivi;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'

ORFANO FATTI DI CAUSA

Radiant S.r.l., con atto datato 6.11.2006, permutava il ramo d'azienda «Gamma Radio» al prezzo convenuto di complessivi Euro 250.000,00, di cui euro 240.000,00 per avviamento ed euro 10.000,00 per attrezzature con il ramo di azienda «Radio Super Hit> > della società Mediatech s.r.I., al prezzo di euro 700.000,00 di cui Euro 650.000,00 per avviamento ed Euro 50.000,00 per attrezzature. Il ramo ceduto dell'impresa radiofonica « Radio Super Hit», titolare della concessione ministeriale prot. 907165, risultava costituito dagli impianti FM 92,400 MHZ, sito in Albavilla (CO), FM 92,600 MHZ, sito in Biella e FM 92,400 MHZ, sito in Vallarone (AT), mentre quello ceduto dell'impresa radiofonica «Gamma Radio», titolare della concessione ministeriale prot. 903409, risultava costituito dall'impianto FM 100,300 MHz, sito in Vallarone (AT). L'Ufficio, con atto di rettifica e liquidazione n. 20062V000642000, rideterminava il valore di avviamento del ramo d'azienda permutato prendendo «in considerazione il metodo di quantificazione economica dell'avviamento utilizzato dal settore che attribuisce un valore tra 0.50 e 2,50 euro per utente potenzialmente raggiungibile per mezzo dell'impianto».Nello specifico, l'Ufficio aveva rilevato la densità di popolazione facente parte della zona geografica in cui erano situate le frequenze, considerando l'ultimo censimento ISTAT (2001), moltiplicandola per il valore di Euro 1.50 (valore compreso tra 0,51 e 2,50) ed ottenendo così il valore. dell'avviamento del bene «ramo d'azienda» rideterminato in Euro 1.222.956,25, con conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta, con gli interessi e le relative sanzioni. Radiant S.r.l. impugnava l'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con sentenza n. 160/2010, respingeva il ricorso, ritenendo adeguata la motivazione, e sostenendo che la contribuente non aveva fornito elementi per spiegare la metodologia seguita per la valutazione del bene. La società proponeva appello, rilevando che la sentenza nr. 130/15/2010, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, resa nell'ambito del giudizio promosso dalla condebitrice solidale Mediatech S.r.L., passata in giudicato, aveva annullato l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20062V00064200, oggetto della presente impugnazione, rilevando, inter alla, l'erroneità del metodo di calcolo adottato dall'Agenzia delle entrate. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il gravame, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di lite. Radiant S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo diciassette motivi, illustrati con memorie. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorso, già fissato all'udienza pubblica del 4.6.2021, è stato rinviato a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., 1306 e 2909 c.c. ... violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 111 Cost. ... violazione e falsa applicazione dell'art. 55 d.P.R. n. 634 del 26.10.1972 ... contrasto della decisione ... impugnata con la sentenza n. 130/15/2010 del 3.12.2010, già passata in giudicato, che ha annullato lo stesso avviso di accertamento di cui si controverte nel presente giudizio;
sentenza pronunciata dalla C.T.R. di Milano, sezione 15, sull'appello proposto dalla condebitrice solidale Mediatech s.r.1.>>.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe in alcun modo motivato le ragioni che l'avrebbero indotta ad ignorare l'eccezione sollevata dalla ricorrente di opporre all'Ufficio la sentenza n. 130/15/2010 del 3.12.2010 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, passata in giudicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1306 e 2909 c.c.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in rapporto alla omessa disamina dell'eccezione relativa alla sentenza n. 130/15/2010 del 3.12.2010 pronuncia dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, passata in giudicato.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., 51 e 52 DPR n. 131 del 1986, art. 2, comma 4, DPR n. 460/1996, atteso che, come già argomentato in sede di appello e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del gravame, l'Ufficio, nel rideterminare il valore d'azienda permutato avrebbe violato le disposizioni normative citate, avendo determinato il valore di avviamento del ramo di azienda sulla base di un criterio di calcolo e di valutazione non solo non previsto ex lege, ma neppure ancorato e collegato allo specifico e concreto ramo di azienda oggetto di cessione, ed inoltre i giudici di appello non avrebbero considerato né la perizia estimativa di parte, né la richiesta di c.t.u. tecnico - contabile per stabilire tale valore, né, tantomeno, l'omessa contestazione ad opera dell'Ufficio dei fatti addotti dalla contribuente in ordine all'effettiva copertura del segnale del proprio diffusore, nonché le problematiche interferenziali esistenti, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del gravame, l'Ufficio non aveva proceduto all'applicazione dei criteri indicati dagli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, e neppure di quelli individuati dal d.P.R. n. 460 del 1996.1.5. Con il quinto motivo si denuncia in rubrica «omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: violazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 131/1986, dell'art. 52, commi 2 e 3 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996 ... difetto di motivazione», in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe respinto le censure proposte dalla contribuente, senza però argomentare o motivare in maniera adeguata la ritenuta conformità alle norme di legge circa l'operato dell'Ufficio.
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