Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 03904
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEW IDEAL S.R.L. avverso l'ordinanza 06/05/2022 del TRIBUNALE DI BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale M G, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la nota dell'Avvocato GIANLUCA QUADRI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l'indagato ottenuto la restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo.
RITENUTO IN FATTO
1. La New Ideai s.r.I., in persona del legale rappresentante e a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del 06/05/2022 del Tribunale di Bergamo che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. dello stesso Tribunale, con decreto 24 marzo 2022, integrato con successivo decreto in data 10 aprile 2022. 2. Con nota pervenuta in data 7.11.2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.A tale proposito, va osservato che "La
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale M G, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la nota dell'Avvocato GIANLUCA QUADRI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l'indagato ottenuto la restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo.
RITENUTO IN FATTO
1. La New Ideai s.r.I., in persona del legale rappresentante e a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del 06/05/2022 del Tribunale di Bergamo che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. dello stesso Tribunale, con decreto 24 marzo 2022, integrato con successivo decreto in data 10 aprile 2022. 2. Con nota pervenuta in data 7.11.2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.A tale proposito, va osservato che "La
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