Cass. pen., sez. VII, ordinanza 25/09/2018, n. 41299

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 25/09/2018, n. 41299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41299
Data del deposito : 25 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: R M nato il 24/05/1981 a AVELLINO avverso l'ordinanza del 25/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di M avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere R A S;
Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva, tranne che per un semestre, il reclamo presentato da R M avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza in sede, con la quale era stata respinta la sua richiesta di liberazione anticipata in relazione a cinque semestri non consecutivi, inficiati da rapporti disciplinari anche plurimi nello stesso semestre, sanzionati con richiami, ammonizioni ed esclusione dalle attività in comune.

2. Ha proposto ricorso personalmente l'interessato, che si duole della motivazione apparente e manifestamente illogica della decisione impugnata, rimarcando come lo stesso Tribunale aveva riconosciuto, in altre decisioni, il beneficio negatogli, pur a fronte di ben più gravi infrazioni disciplinari.

3. Con atto denominato "motivo nuovo", depositato in data 13.1.2017, il difensore del condannato insiste per l'annullamento del provvedimento, contraddistinto da motivazione lapidaria e conclusioni apodittiche. Si sostiene che il Tribunale avrebbe enfatizzato violazioni prive di effettiva gravità, senza operare un ponderato bilanciamento tra il singolo fatto di rilevanza disciplinare, da apprezzare nella sua oggettiva consistenza, e la condotta complessivamente serbata dal detenuto non solo all'interno del singolo semestre di riferimento. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità.
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