Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 8615

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Il potere discrezionale che l'art. 1226 cod.civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.

Nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto, salvo che non opponga una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod.civ..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 8615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8615
Data del deposito : 12 aprile 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO CALÒ, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CAMPEGGIO PUNTALA S.r.l., già s.r.l. SOLEMAR, in persona del legale rappresentante Dott. Daddi Lorenzo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato SALEMI GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato UMBERTO GULINA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1067/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, prima sezione civile emessa il 23/03/2001, depositata il 07/06/01;

RG. 473/96;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/12/05 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbito il 2.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.11.91 RB AR, premesso che la LE s.r.l. si era resa inadempiente relativamente alle obbligazioni nascenti dal contratto d'affitto di azienda avente ad oggetto il campeggio Vallicella, stipulato il 16.4.85, e dal relativo patto aggiunto che le imponevano di eseguire investimenti strutturali per L. 70.000.000 annue per ciascuno dei primi tre anni di locazione, la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 110.643.826 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre svalutazione ed interessi.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando, in via preliminare, la sua legittimazione passiva e, nel merito, previo accertamento dell'esistenza delle opere fisse effettuate nel campeggio e dell'importo della relativa spesa, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata, anche per la nullità dell'obbligazione ovvero per l'impossibilità

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