Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2023, n. 7397
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L'art. 174, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992 deve essere inteso nel senso che sono punite le infrazioni correlate alla non corretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate, sia mediante cronotachigrafo digitale, sia mediante cronotachigrafo analogico, atteso che la disciplina normativa di origine comunitaria da esso richiamata ha la finalità di enucleare, in via generale, gli obblighi correlati alla formazione della suddetta documentazione, indipendentemente dal supporto che la fornisce.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 18821/2016 Numero sezionale 2596/2022 Numero di raccolta generale 7397/2023 Data pubblicazione 14/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SANZIONI AMMI- FELICE MANNA Presidente NISTRATIVE ALDO CARRATO Consigliere PU 07/12/2022 M FHI Consigliere ANTONIO SCARPA Consigliere R C Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18821/2016, proposto da: B E, domiciliato in Roma, Via Cosseria 2, presso lo stu- dio dell'avv. GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avv. RO- BERTO NERI;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI FERRARA, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI FERRARA n. 94/2016, depositata il 03/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal cons. R C. Numero registro generale 18821/2016 Numero sezionale 2596/2022 Numero di raccolta generale 7397/2023 Data pubblicazione 14/03/2023 Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale T B, che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA E B impugnava nel 2015 dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara un verbale di accertamento e contestazioni di illecito ammini- strativo emesso dall'Ispettorato del lavoro di Ferrara, con il quale fra l'altro gli veniva addebitato di non aver conservato per almeno 12 mesi dalla registrazione i dischi del cronotachigrafo relativi a 5 gior- nate lavorative dell'ottobre 2014, in violazione degli artt. 10, par. 5, lett. ii) reg. CEE 561/06 e 174, co. 14 d.lgs. 285/1992. Il ricorrente si lamentava che dovevano essere sanzionate a norma dell'art. 19 della l. 727/1978 poiché l'art. 174, co. 14 d.lgs. 285/1992 punisce solo le infrazioni correlate alla non corretta tenuta della documentazione concernente le rilevazioni effettuate mediante