Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2021, n. 33827
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da V S, nato a Catania il 08/02/1938 avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del Tribunale della libertà di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere S C;letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di S V, in proprio e anche nella qualità di socio superstite della Maugeri Giovanni &e. in liquidazione, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa in data 22 marzo 2021;ad avviso del Tribunale, poiché i beni colpiti dal sequestro sono di proprietà della società, il V non ha alcun interesse a proporre l'istanza di riesame e, in ogni caso, al difensore non era stata rilasciata la procura speciale. 2. Avverso l'indicata ordinanza, S V, personalmente e nella qualità di socio unico della Maugeri Giovanni & c. in liquidazione, per il ministro del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322, 324 cod. proc. pen., nonché agli artt. 2284, 2274, 2307, 2272 cod. civ. Evidenzia il difensore che il Tribunale cautelare ha omesso di considerare che il V è l'unico socio rimasto della società, a seguito della morte di tutti gli altri soci;nel caso in esame, pertanto, trovano applicazione l'art. 2284 cod. civ., che disciplina il caso della morte del socio nella società di persone a responsabilità illimitata, e l'art. 2272, n. 4, cod. civ., con la conseguenza che il socio "superstite" è, a tutti gli effetti, il rappresentante legale della società. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 96 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha errato nel ritenere che, in ogni caso, il ricorso sia inammissibile per mancanza di procura speciale, la quale, invece, non andava rilasciata, essendo sufficiente una nomina ad hoc, ossia in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, come avvenuto nel caso in esame. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 322 cod. proc. pen. Secondo il difensore, il V, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avrebbe un interesse alla restituzione del bene, sia in quanto legale rappresentante della società, sia in considerazione dell'illimitatezza della sua responsabilità patrimoniale, potendo egli rispondere in garanzia per eventuale evizione del venduto.
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