Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 08997

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 08997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08997
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGIAIMO SALVATORE nato a LICATA il 14/11/1988 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D M che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. BONSIGNORE R conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I S ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 aprile 2022, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, in parziale riforma della sentenza resa il 26 febbraio 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento, è stato condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 13 dicembre 2015 in Palma di Mont49Ar riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) tentato omicidio aggravato di P D, ai sensi degli artt. 56, 575 e 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen., perché, in concorso con S D, il quale aveva esploso più colpi di arma da fuoco con la pistola di cui al capo b nei confronti della vittima (la quale veniva attinta nella regione addominale, al braccio sinistro e alla coscia destra), aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte;
in particolare, l'imputato si era posto alla guida della sua autovettura al fine di inseguire la parte offesa a bordo di un ciclomotore, in tal modo agevolando la condotta di S;
b) porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva portato in luogo pubblico a bordo della sua autovettura una pistola calibro 9x19. 2. Con ricorso a firma dell'avv. Santo L, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che gli indizi acquisiti non erano idonei a formare alcuna prova circa il fatto che l'imputato fosse consapevole che S era stato mosso dalla volontà di uccidere P, né che lo stesso fosse in possesso di una pistola. In particolare, il ricorrente evidenzia che, dalla conversazione del 22 dicembre 2015 tra P e Principato Ilaria, era emerso che l'imputato aveva invitato S a desistere dall'azione delittuosa, tanto che lo stesso aveva fatto in modo di perdere tempo, per dare la possibilità alla parte offesa di fuggire.

3. Con ricorso a firma dell'avv. R B (e avv. Santo L), il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 56, 110, 114, 575 e 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen., 125, 191, 192, 539, comma 2, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, con riferimento al reato sub a), ha affermato che l'imputato era a conoscenza del fatto che S fosse in possesso di una pistola e che fosse intenzionato a sparare alla parte offesa, nonostante, dalla lettura degli atti istruttori, era emerso che l'imputato non aveva posto in essere alcun pedinamento ai danni del ciclomotore condotto dalla parte offesa, atteso che le immagini acquisite avevano evidenziato un intervallo temporale di oltre dieci minuti tra il transito del predetto ciclomotore e quello dell'autovettura dell'imputato, che il traffico telefonico tra l'imputato e S non era idoneo a provare la premeditazione dell'azione delinquenziale e che la stessa parte offesa, non sapendo di essere intercettata il 22 dicembre 2015 durante il suo ricovero, aveva affermato che l'imputato non era a conoscenza dei propositi di S, tanto da aver esortato quest'ultimo a desistere dall'azione. In forza di tali emergenze probatorie, pertanto, non vi sarebbe certezza in merito al reale contributo causale che l'imputato aveva fornito nella realizzazione dell'evento ai sensi dell'art. 110 cod. pen.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi