Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10162

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Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, trattandosi di eccezione di merito che postula indagini di fatto.

In tema di ordinamento professionale forense, qualora sia accertata una incompatibilità, ai sensi dell'art. 37, primo comma, numero 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, in relazione all'art. 3 dello stesso R.D.L., può farsi luogo all'adozione del provvedimento amministrativo, non sanzionatorio, della cancellazione dall'albo. Ma ciò non esclude che, qualora la sussistenza di una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare. (Nella specie l'incolpato, all'atto dell'iscrizione all'albo degli avvocati, aveva rilasciato false dichiarazioni circa lo svolgimento di un'attività commerciale quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone e, in sede di successive verifiche disposte dal consiglio dell'ordine, aveva omesso di dichiarare il persistente esercizio della detta attività).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2003, n. 10162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10162
Data del deposito : 26 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR UC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, rappresentato e difeso dagli avvocati AUGUSTO LA MORGIA, GIULIANO MILIA, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSORD AVVOCATI CHIETI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la decisione n. 147/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 25/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

udito l'Avvocato Giuliano MILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità dei primi due motivi del ricorso, rigetto per gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Chieti, venuto a conoscenza che il Tribunale di Chieti, con sentenza del 5.11.1998, aveva dichiarato il fallimento dell'avv. Luca Sarodi, iscritto all'albo degli avvocati dal 16.6.1991, quale socio illimitatamente responsabile della S.n.c. Atelier NU di IN MA & C, esercente il commercio di capi di abbigliamento, con deliberazione del 24.11.1998 iniziava procedimento disciplinare nei confronti del predetto e, acquisite le difese dell'incolpato, lo citava per rispondere dei seguenti capi di incolpazione: 1) per avere, in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità, svolto un'attività commerciale, quale socio illimitatamente responsabile della S.n.c. Atelier NU di IN MA MA & C, non facendo fronte alle obbligazioni assunte e provocando il fallimento;
2) per avere dichiarato falsamente all'atto della sua iscrizione all'ordine forense di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge professionale e per aver omesso di comunicare al proprio ordine professionale, anche in sede di verifiche disposte dal Consiglio, l'esistenza della situazione di incompatibilità con la professione forense;
2) per avere con tale sua condotta e per effetto della conseguente dichiarazione di fallimento compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense. Con deliberazione del 13.2.199, il Consiglio dell'Ordine irrogava all'incolpato la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo. Avverso la decisione l'avv. Sarodi proponeva ricorso al Consiglio nazionale forense, chiedendone l'annullamento sulla base di sei motivi.
Il Consiglio nazionale forense, con decisione del 25.9.2002, rigettava il ricorso e, in parziale riforma dell'impugnata decisione, applicava la sanzione disciplinare della cancellazione, in luogo di quella più grave della radiazione. Considerava: 1) che il giudizio disciplinare non doveva essere sospeso in attesa delle definizione del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, poiché la decisione del tribunale fallimentare è provvisoriamente esecutiva;
2) che la contestata assoggettabilità a fallimento, quale imprenditore, del socio illimitatamente responsabile contrasta con la contraria pacifica giurisprudenza in materia;
3) che il dovere di dichiarare situazioni di incompatibilità non ricorre solo al momento dell'iscrizione, ma incombe in ogni momento della vita professionale, e che dalla decisione del Consiglio dell'ordine risultava che l'incolpato non aveva comunicato la propria situazione neanche in occasione delle periodiche verifiche effettuate per il controllo degli albi;
4) che l'irregolare convocazione del Consiglio dell'ordine per la seduta nella quale era stata deliberata l'apertura del procedimento disciplinare non era stata tempestivamente eccepita davanti al detto organo a seguito della citazione per il giudizio;
5) che del pari infondata era la denunciata violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e decisione adottata, sull'assunto che la contestazione riguardava lo svolgimento dell'attività commerciale e l'omessa dichiarazione di incompatibilità mentre oggetto della decisione era stata la sentenza dichiarativa di fallimento, poiché, al contrario, la decisione era fondata sulla detta situazione di fatto e sulla mancata segnalazione della stessa ai fini dell'incompatibilità;
6) che mediante la suindicata condotta l'incolpato aveva determinato la compromissione della reputazione del professionista e dell'intera classe forense.
Avverso la decisione l'avv. Sarodi ha proposto ricorso per Cassazione e, con separata istanza, ha chiesto disporsi la sospensione del provvedimento disciplinare.
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Chieti non ha

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