Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/1988, n. 5035

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Nelle controversie relative a materie attribuite alla gestione di liquidazione degli enti mutualistici soppressi, la mancata conversione in legge del d.l. n. 538 del 1981 e del n. 952 del 1982, statuenti la proroga della sospensione dei termini processuali disposta - nell'esclusivo interesse dell'Avvocatura dello stato e senza che per ciò sia configurabile violazione dell'art. 24 cost. - dall'art. 1 del d.l. 30 aprile 1981 n. 168 (convertito con legge n. 331 del 1981) e da successivi provvedimenti ha comportato il passaggio in giudicato solo delle sentenze soggette a termine d'impugnazione scaduto nel periodo considerato dai provvedimenti non convertiti, applicandosi ai termini non scaduti in tale periodo la sanatoria prevista dal d.l. n. 678 del 1981 (convertito con legge n. 12 del 1982) e dal d.l. n. 55 del 1983 (convertito con legge n. 151 del 1983), i quali hanno rimosso con effetto retroattivo, salvo il giudicato, le soluzioni di continuità determinate, nella sospensione dei termini, dalla mancata conversione dei menzionati decreti-legge. ( V 4859/87, mass n 453484; ( V 501/87, mass n 450227; ( V 7284/86, mass n 449352; ( V 7268/86, mass n 449338; ( V 61/85, Corte cost.; ( V 238/84, Corte cost.).*

Il blocco di cui all'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1984 n. 386, riguarda non solo le tariffe per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati ma anche il relativo meccanismo di adeguamento ed opera fino a quando siano divenute efficaci le nuove convenzioni nazionali previste dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, come confermato dall'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103, il quale, con norma d'interpretazione autentica (di cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 24, 39, 41 e 101 cost.), ha stabilito che l'art. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, sesto comma, del decreto-legge n. 264 del 1974 vanno intesi nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle citate convenzioni nazionali, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata prima dell'entrata in vigore del citato d.l. del 1974, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. ( V 3021/88, mass n 458562; ( V 1606/88, mass n 457650; ( V 7453/87, mass n 455434; ( V 5277/87, mass n 453856; ( V 4257/87, mass n 453007; ( V 538/87, mass n 450265; ( V 7284/86, mass n 449353).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/09/1988, n. 5035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5035
Data del deposito : 5 settembre 1988

Testo completo

Il blocco di cui all'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1984 n. 386, riguarda non solo le tariffe per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati ma anche il relativo meccanismo di adeguamento ed opera fino a quando siano divenute efficaci le nuove convenzioni nazionali previste dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, come
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