Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2022, n. 11677
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4239-2015 proposto da: MOSCONI PIER LUIGI, PERILLI SERGIO, POLITI ENRICA, COSCARELLA FABIOLA, COZZI FRANCA, DI BACCO ERSILIA, BUDA ANNUNZIATA, CECCARINI ANTONELLA, CLIVIO BIANCA LETIZIA, SCALZINI MARIA MADDALENA, COZZI ANNA, DI MAULA ROBERTA, ALBAMONTE ANTONELLA, PIAZZOLI CARLA, ARCI SERGIO, PARENZI CLARA, MARTELLINO LAURA, MAZZOLO SIMONETTA, D'AMORE LUCIO, PACINI ROBERTO, BRESCIANI CINZIA, CORRADO GIOVANNA, RISI MARIA, DANESI ENRICA, MONTE VALERIA, VITALE SALVATORE, PAGANI PAOLO, DI NOLA ELISABETTA, D'URSO ANTONIETTA, FOURCADE MARTE HELENE, FREDIANI ANNA RITA, PANTALEONI ANTONIO, PUPA ANTONELLA, DEL FABBRO RITA, SALONI LUCIA, VERRILLO GIOVANNI, DE MATTEIS GIUSEPPE, LATORRACA ROCCO, CIOLLI PATRIZIA, PADOVANI FRANCA, PERINI ALBA, AMICUZI DOMENICO, GALLO LUCIA, SOLE EMANUELA, LUCIDI ANTONIO, CANALE DANIELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MARIANNA DIONIGI
57, presso lo studio dell'avvocato D D S, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè
contro
BRUGNOLI IDA, BRUZZESE VINCENZO, DI GRAZIA PIETRO, BRUSCHINI MASSIMO, DELL'OREFICE NICOLA, DE VETTOR WALTER, DI PIETRO MAURO, FONZI MARIA FELICITA, MAZZA ANGELA MARTINA, MONACELLI MIRIA, MOSCOGIURI PAOLO, PISAPIA VALTER, ROSSI GUIDO, SCARPETTA BIANCA ANTONIETTA, SESTITO FRANCESCO, ZAOTTINI MAURIZIO;
- Intimati -
avverso la sentenza n. 9692/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere IRENE TRICOMI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric. 2015 n. 04239 sez. 51) - ud. 07-12-2021 -2- 1. Gli odierni ricorrenti, trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM). in ragione del riordino delle funzioni in materia di turismo disposto dall'art. I del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 17 luglio 2006, provenendo dalla Direzione generale turismo (DGT) del Ministero delle attività produttive, agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti della PCM chiedendo: - l'accertamento del diritto ad essere inquadrati nel ruolo ordinario della PCM a far data dal 29 novembre 2006 e all'applicazione di tutti gli istituti della contrattazione collettiva del Comparto;
- il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza;
- la condanna della PCM al pagamento delle relative differenze retributive e contributive.
2. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda.
3. Con sentenza depositata il 3 febbraio 2014 n. 9692/13 la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello della PCM e, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti. La Corte di appello premetteva che l'art. 17 della sopravvenuta legge n. 183 del 4 novembre 2010, al comma 1, aveva stabilito l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dei contratti collettivi del Comparto della PCM al personale, dirigenziale e non dirigenziale. trasferito e inquadrato nei ruoli della PCM in attuazione del d.l. n. 181 del 2006. Tale sopravvenienza normativa, tuttavia, non incideva sull'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, atteso che permaneva l'interesse dei ricorrenti originari ad ottenere il richiesto inquadramento e la conseguente applicazione di tutti gli istituti previsti dalla contrattazione collettiva del Comparto PCM per il periodo 29 novembre 2006 -1° gennaio 2010. 4. Nel merito, il giudice di appello ha affermato che l'art. 1, commi 25 e 25-bis. del d.l. n. 181 del 2006, escludeva che dal trasferimento del personale potesse conseguire un maggior onere, quale sarebbe derivato, come pacifico tra le parti, se ai dipendenti fossero stati riconosciuti l'inquadramento e l'anzianità pregressa nei ruoli ordinari della PCM. Poiché il personale proveniva da un Comparto diverso da quello Rtc. 2015 n. 04239 sez. su - ud. 07-12-2021 -3- della PCM, era consentito un trattamento differenziato, senza che potesse affermarsi, in proposito, una ingiustificata disparità. Nella fattispecie in esame sussisteva una specifica base legislativa quanto alla differenziazione del trattamento economico nelle more della definitiva assegnazione degli appellati nei ruoli della PCM.
5. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorrono i lavoratori prospettando nove motivi di impugnazione.
6. Ha resistito la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso, con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo, in particolare, l'impossibilità di applicare ai ricorrenti, in base al d.l. n. 181 del 2006, il CCNL del Comparto PCM, atteso che l'art. l, comma 25-bis, del medesimo d.l. sancisce che non sono consentite revisioni dei trattamenti economici percepiti dai dipendenti, i quali conservano lo stato giuridico ed economico in godimento. All'equiparazione richiesta dai ricorrenti si sarebbe potuto addivenire solo attraverso la progressiva estensione degli istituti contrattuali, ovvero attraverso una norma di legge, previa opportuna verifica della necessaria copertura finanziaria.
7. Con ordinanza interlocutoria n. 3662 del 12 febbraio 2021 della Sezione lawro, poiché la controversia verte su questione di massima di particolare importanza quanto ai profili sistematici e alle ricadute di impatto economico in relazione alla rilevanza delle risorse finanziarie statali ed al numero dei pubblici dipendenti potenzialmente coinvolti, il ricorso è stato rimesso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.
8. Nell'ordinanza n. 3662 del 2021 si rileva che analoga questione è stata decisa con la sentenza della Sezione lavoro n. 31087 del 2018 che ha accolto nei limiti di cui in motivazione i ricorsi dei lavoratori. Il precedente riguarda il trasferimento alla PCM, disposto dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 181 del 2006, delle funzioni della Segreteria del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, in ordine al quale, come nel caso in esame, venivano in rilievo i commi 25 e 25-bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006. Ric. 2015 n. 04239 sez. SU - ud. 07-12-2021 -4- In particolare, con la suddetta sentenza, come ricorda l'ordinanza n. 3662 del 2021, si è affermato quanto segue. L'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui fa salve diverse «disposizioni speciali» si riferisce unicamente a norme di rango primario. La normativa dettata dall'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, commi 25 e 25-bis, non si può considerare una disciplina speciale derogatoria, in quanto considera soltanto gli aspetti economico-finanziari per il bilancio statale dell'avvenuto trasferimento di personale, senza disporre in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro. Questo rilievo trova riscontro nella successiva emanazione di atti amministrativi diretti a disciplinare i rapporti di lavoro - il d.P.C.m. 31 gennaio 2007 ed il decreto li luglio 2007 del Segretario generale della PCM - che non hanno rango primario e, dunque, non possono derogare alla generale disciplina del suddetto art. 31. Gli stessi risultano in palese contrasto, oltre che con l'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche con gli artt. 3 e 97 Cost., e sono suscettibili di disapplicazione da parte del giudice ordinario. Mancando una specifica base normativa di rango primario tale da giustificare la diversificazione del trattamento economico, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, doveva - e deve - garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale in conformità con l'art. 97 Cost., che impone all'Amministrazione Pubblica di operare in modo che ai dipendenti sia garantita la parità di trattamento economico in presenza di medesimi inquadramenti e mansioni. L'unico contenuto precettivo dei commi 25 e 25-bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006 è rappresentato dal criterio dell'invarianza della spesa. Tale vincolo consente di effettuare la compensazione tra le previsioni recanti aggravi di spesa e quelle aventi effetti riduttivi, onde pervenire a risultati neutri. Il vincolo di invarianza della spesa non va inteso come riferito alla spesa per il trattamento retributivo dei dipendenti trasferiti isolatamente considerata, ma va rapportato alla spesa complessiva per il bilancio dello Stato (e per quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cioè a fondi che avrebbero potuto consentire di provvedere senz'altro alla richiesta equiparazione di trattamento, effettuando le opportune compensazioni, come indicato dalla Corte costituzionale e dalla Corte dei conti (e questo è emblematicamente confermato dall'art. 1, comma 99, del d.l. n. 262 del 2006). Ric. 2015 n. 04239 sez. SU - ud. 07-12-2021 -5- 9. Tanto premesso nell'ordinanza n. 3662 del 2021 si è osservato, invece, che nel comma 25 cit. il limite della invarianza della spesa non è posto in relazione agli effetti complessivi della operazione (incremento e risparmio di spesa) ma, piuttosto, alla spesa stanziata in bilancio, secondo la legislazione vigente, per le risorse trasferite. Le fonti di copertura della spesa della complessiva operazione di riordino sono oggetto, poi, di una disciplina di dettaglio, come si evince, tra l'altro, dal comma 19- quater (quanto alla costituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il comma 25-bis del d.l. n. 181 del 2006 statuisce, poi, che dal riordino delle competenze (tanto dei Ministeri che della
MARIANNA DIONIGI
57, presso lo studio dell'avvocato D D S, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè
contro
BRUGNOLI IDA, BRUZZESE VINCENZO, DI GRAZIA PIETRO, BRUSCHINI MASSIMO, DELL'OREFICE NICOLA, DE VETTOR WALTER, DI PIETRO MAURO, FONZI MARIA FELICITA, MAZZA ANGELA MARTINA, MONACELLI MIRIA, MOSCOGIURI PAOLO, PISAPIA VALTER, ROSSI GUIDO, SCARPETTA BIANCA ANTONIETTA, SESTITO FRANCESCO, ZAOTTINI MAURIZIO;
- Intimati -
avverso la sentenza n. 9692/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere IRENE TRICOMI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric. 2015 n. 04239 sez. 51) - ud. 07-12-2021 -2- 1. Gli odierni ricorrenti, trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM). in ragione del riordino delle funzioni in materia di turismo disposto dall'art. I del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 17 luglio 2006, provenendo dalla Direzione generale turismo (DGT) del Ministero delle attività produttive, agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti della PCM chiedendo: - l'accertamento del diritto ad essere inquadrati nel ruolo ordinario della PCM a far data dal 29 novembre 2006 e all'applicazione di tutti gli istituti della contrattazione collettiva del Comparto;
- il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza;
- la condanna della PCM al pagamento delle relative differenze retributive e contributive.
2. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda.
3. Con sentenza depositata il 3 febbraio 2014 n. 9692/13 la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello della PCM e, in riforma della sentenza di prime cure, rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti. La Corte di appello premetteva che l'art. 17 della sopravvenuta legge n. 183 del 4 novembre 2010, al comma 1, aveva stabilito l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dei contratti collettivi del Comparto della PCM al personale, dirigenziale e non dirigenziale. trasferito e inquadrato nei ruoli della PCM in attuazione del d.l. n. 181 del 2006. Tale sopravvenienza normativa, tuttavia, non incideva sull'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, atteso che permaneva l'interesse dei ricorrenti originari ad ottenere il richiesto inquadramento e la conseguente applicazione di tutti gli istituti previsti dalla contrattazione collettiva del Comparto PCM per il periodo 29 novembre 2006 -1° gennaio 2010. 4. Nel merito, il giudice di appello ha affermato che l'art. 1, commi 25 e 25-bis. del d.l. n. 181 del 2006, escludeva che dal trasferimento del personale potesse conseguire un maggior onere, quale sarebbe derivato, come pacifico tra le parti, se ai dipendenti fossero stati riconosciuti l'inquadramento e l'anzianità pregressa nei ruoli ordinari della PCM. Poiché il personale proveniva da un Comparto diverso da quello Rtc. 2015 n. 04239 sez. su - ud. 07-12-2021 -3- della PCM, era consentito un trattamento differenziato, senza che potesse affermarsi, in proposito, una ingiustificata disparità. Nella fattispecie in esame sussisteva una specifica base legislativa quanto alla differenziazione del trattamento economico nelle more della definitiva assegnazione degli appellati nei ruoli della PCM.
5. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorrono i lavoratori prospettando nove motivi di impugnazione.
6. Ha resistito la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso, con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo, in particolare, l'impossibilità di applicare ai ricorrenti, in base al d.l. n. 181 del 2006, il CCNL del Comparto PCM, atteso che l'art. l, comma 25-bis, del medesimo d.l. sancisce che non sono consentite revisioni dei trattamenti economici percepiti dai dipendenti, i quali conservano lo stato giuridico ed economico in godimento. All'equiparazione richiesta dai ricorrenti si sarebbe potuto addivenire solo attraverso la progressiva estensione degli istituti contrattuali, ovvero attraverso una norma di legge, previa opportuna verifica della necessaria copertura finanziaria.
7. Con ordinanza interlocutoria n. 3662 del 12 febbraio 2021 della Sezione lawro, poiché la controversia verte su questione di massima di particolare importanza quanto ai profili sistematici e alle ricadute di impatto economico in relazione alla rilevanza delle risorse finanziarie statali ed al numero dei pubblici dipendenti potenzialmente coinvolti, il ricorso è stato rimesso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.
8. Nell'ordinanza n. 3662 del 2021 si rileva che analoga questione è stata decisa con la sentenza della Sezione lavoro n. 31087 del 2018 che ha accolto nei limiti di cui in motivazione i ricorsi dei lavoratori. Il precedente riguarda il trasferimento alla PCM, disposto dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 181 del 2006, delle funzioni della Segreteria del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, in ordine al quale, come nel caso in esame, venivano in rilievo i commi 25 e 25-bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006. Ric. 2015 n. 04239 sez. SU - ud. 07-12-2021 -4- In particolare, con la suddetta sentenza, come ricorda l'ordinanza n. 3662 del 2021, si è affermato quanto segue. L'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui fa salve diverse «disposizioni speciali» si riferisce unicamente a norme di rango primario. La normativa dettata dall'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, commi 25 e 25-bis, non si può considerare una disciplina speciale derogatoria, in quanto considera soltanto gli aspetti economico-finanziari per il bilancio statale dell'avvenuto trasferimento di personale, senza disporre in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro. Questo rilievo trova riscontro nella successiva emanazione di atti amministrativi diretti a disciplinare i rapporti di lavoro - il d.P.C.m. 31 gennaio 2007 ed il decreto li luglio 2007 del Segretario generale della PCM - che non hanno rango primario e, dunque, non possono derogare alla generale disciplina del suddetto art. 31. Gli stessi risultano in palese contrasto, oltre che con l'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche con gli artt. 3 e 97 Cost., e sono suscettibili di disapplicazione da parte del giudice ordinario. Mancando una specifica base normativa di rango primario tale da giustificare la diversificazione del trattamento economico, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, doveva - e deve - garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale in conformità con l'art. 97 Cost., che impone all'Amministrazione Pubblica di operare in modo che ai dipendenti sia garantita la parità di trattamento economico in presenza di medesimi inquadramenti e mansioni. L'unico contenuto precettivo dei commi 25 e 25-bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006 è rappresentato dal criterio dell'invarianza della spesa. Tale vincolo consente di effettuare la compensazione tra le previsioni recanti aggravi di spesa e quelle aventi effetti riduttivi, onde pervenire a risultati neutri. Il vincolo di invarianza della spesa non va inteso come riferito alla spesa per il trattamento retributivo dei dipendenti trasferiti isolatamente considerata, ma va rapportato alla spesa complessiva per il bilancio dello Stato (e per quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cioè a fondi che avrebbero potuto consentire di provvedere senz'altro alla richiesta equiparazione di trattamento, effettuando le opportune compensazioni, come indicato dalla Corte costituzionale e dalla Corte dei conti (e questo è emblematicamente confermato dall'art. 1, comma 99, del d.l. n. 262 del 2006). Ric. 2015 n. 04239 sez. SU - ud. 07-12-2021 -5- 9. Tanto premesso nell'ordinanza n. 3662 del 2021 si è osservato, invece, che nel comma 25 cit. il limite della invarianza della spesa non è posto in relazione agli effetti complessivi della operazione (incremento e risparmio di spesa) ma, piuttosto, alla spesa stanziata in bilancio, secondo la legislazione vigente, per le risorse trasferite. Le fonti di copertura della spesa della complessiva operazione di riordino sono oggetto, poi, di una disciplina di dettaglio, come si evince, tra l'altro, dal comma 19- quater (quanto alla costituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il comma 25-bis del d.l. n. 181 del 2006 statuisce, poi, che dal riordino delle competenze (tanto dei Ministeri che della
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