Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/05/2020, n. 09437
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p. sul ricorso n. 27707\2014 proposto da Ud. 19.12.2019 INCERTI s.n.c. (CF 00071670491), in persona del legale rapp.te p.t., e I R (CF NCRRCR66D278B509V), non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante della s.n.c. Incerti, rapp.ti e difesi per procura in calce al ricorso, dall'avv. M I B, elettivamente domiciliati in Roma alla via degli Scialoja n. 3 presso lo studio dell'avv. F V - ricorrenti -contro AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391001), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1231/10/14 depositata il 18 giugno 2014 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sezione staccata di Livorno;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 dal relatore dr. A C. Fatti di causa Con sentenza n. 1231/10/14 la Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione staccata di Livorno, accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio, rigettando quello incidentale del contribuente, avverso la sentenza con la quale la Commissione provinciale di Livorno aveva accolto il ricorso proposto dalla Società Incerti s.n.c. avverso l'atto di recupero del credito per addizionale regionale e contestuale irrogazione delle sanzioni. Osservava la CTR che fondato era il lamentato vizio di ultra petizione che inficiava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la non debenza delle sanzioni a fronte della richiesta del contribuente di dichiararne la sospensione, domanda, d'altronde, infondata, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione della legge 11 ottobre 1995, n. 423. Infondato era, poi, l'appello incidentale del contribuente, in quanto l'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, non prevede espressamente la necessità della comunicazione dell'avviso bonario. Avverso tale sentenza la s.n.c. Incerti, in persona del legale rapp.te p.t., propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente, ma ha presentato istanza di partecipazione all'eventuale discussione orale della causa. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), avendo la CTR preliminarmente osservato che l'elenco degli atti impugnabili, contenuto nell'art. 19 cit. andrebbe interpretato in modo estensivo, sì da comprendere anche quei provvedimenti che, pur non rivestendo l'aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. 1.1. Tale statuizione avrebbe del tutto frainteso il contenuto della doglianza svolta dal ricorrente, che aveva invece sottolineato come l'Agenzia delle entrate avesse provveduto al recupero di un credito mediante un atto diverso da quelli tassativamente previsti dall'art. 19 cit. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. Dall'esame del ricorso emerge che l'atto di recupero venne emesso dall'Ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che «per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
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