Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/12/2018, n. 32232

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/12/2018, n. 32232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32232
Data del deposito : 13 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25817-2017 proposto da: ZEQTRI MUHAREM, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBTO

19, presso lo studio dell'avvocato S R, rappresentato e difeso dall'avvocato E S;

- ricorrente -

Contro

QUESTURA DI MILANO, PREFETTO DI MILANO;

- intimati -

avverso il provvedimento n. R.G. 36431/2017 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 29/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. L N. RILEVATO IN F VITO - che con ordinanza del 29/08/2017 il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso proposto e x art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998 avverso il provvedimento di espulsione amministrativa emesso dal Prefetto di Milano nei confronti dello stesso;
- che il Giudice di Pace ha rilevato che l'espulsione era motivata dalla pericolosità sociale del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto riconosciuto colpevole di vari e gravi reati e considerato abitualmente dedito a traffici delittuosi;
e che la Corte d'appello di Trieste, innanzi alla quale pende l'impugnazione con riguardo a talune imputazioni, ha concesso il nulla osta all'espulsione, non sussistendo nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, onde l'espulsione assume il carattere dell'automaticità;
- che avverso la suddetta pronuncia viene proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, avverso cui non svolgono difese gli intimati;
RITENUTO - che l'unico motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998 e 3, comma 1,1. n. 241 del 1990, oltre ad omesso esame, perché il Giudice di Pace non ha verificato con accertamento rigoroso l'esistenza dei presupposti per l'espulsione, dato che egli era stato estradato dalla Svizzera e rimesso in termini per proporre l'appello penale, ed, inoltre, egli non può essere definito come soggetto pericoloso dedito alla commissione di reati, avendo subito solo due condanne definitive per fatti risalenti e la Ric. 2017 n. 25817 sez. M1 - ud. 20-11-2018 -2- Svizzera non lo ha indicato come particolarmente pericoloso al momento dell'estradizione;
- che il motivo è inammissibile, sotto entrambi i profili che prospetta;
- che, invero, come riferito adeguatamente nel provvedimento del Giudice di Pace, l'espulsione fu disposta nei confronti del ricorrente non perché illegalmente presente in Italia, ma per la sua pericolosità sociale elevata (in ragione di plurime condanne penali per rapina, lesioni personali, furto aggravato), ai sensi dell'art.13, comma 2, letti.) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- che, in secondo luogo, il motivo si palesa del pari inammissibile, laddove in modo generico e di fatto intende riproporre l'esame di merito circa la pericolosità del richiedente;
- che non occorre provvedere sulle spese di lite;
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