Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2013, n. 1441

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In tema di rimborso dell'IVA, il credito di imposta si collega inscindibilmente alla posizione fiscale di chi lo ha maturato, essendo destinato a divenire uno degli elementi determinanti dell'esistenza e della consistenza del suo debito IVA per l'anno successivo, sicchè, in mancanza di specifica richiesta di rimborso, esiste non un diritto di credito, come tale cedibile, ma il diritto ad esercitare, da parte di quel soggetto, la detrazione nell'anno successivo. Pertanto, è del tutto estranea al sistema applicativo dell'IVA la possibilità che i relativi crediti di un contribuente - per il quale non vi sia stato un consolidamento del diritto al rimborso, conseguente all'esercizio di un'opzione in tal senso ed all'omessa rettifica della dichiarazione entro il termine previsto - possano concorrere alla commisurazione delle detrazioni spettanti, per l'anno successivo, ad un contribuente diverso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2013, n. 1441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1441
Data del deposito : 22 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C E - Presidente -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. O S - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. C R G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26807-2006 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;



- ricorrenti -


contro
C G;



- Intimato -


sul ricorso 30921-2006 proposto da:
C G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

NICOLAI

16, presso lo studio dell'avvocato C P, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;



- intimati -


avverso la sentenza n. 89/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. R G C;

udito per il ricorrente l'Avvocato GIORDANO che ha chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO

Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente, con la quale era stato rigettato l'appello da esso Ufficio proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Quest'ultima aveva accolto il ricorso avanzato da Catena Giulio avverso l'avviso di rettifica relativo all'Iva per l'anno d'imposta 1985, con ripresa a tassazione per il disconoscimento effettuato dall'ufficio del credito IVA, in quanto maturato in capo ad altro soggetto e da questi poi ceduto, unitamente alla relativa azienda, ed utilizzato, secondo l'ufficio impropriamente, dal contribuente acquirente dell'azienda ceduta.
Il contribuente resiste con controricorso ed, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, relativo alla compensazione per intero delle spese di giudizio, di cui all'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. In via preliminare, si deve rilevare l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell'ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06;
Casso 24245/04). Le relative spese vengono compensate non avendo tale ricorso comportato un aggravio delle esigenze difensive della controparte.

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