Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2019, n. 17535

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2019, n. 17535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17535
Data del deposito : 24 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A B, nato a Montefano il 06/04/1945 avverso la sentenza del 05/07/2018 del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P V, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Macerata, in accoglimento della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a B A la pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, relativamente a tre violazioni all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, rispettivamente commessi il 27/12/2013 e, per due di esse, il 30/09/2015, nonché per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 29/12/2014;
ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 il Tribunale disponeva altresì la confisca dei beni costituenti il profitto del reato ovvero nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente all'ammontare dell'iva complessivamente evasa, oltre ad interessi e sanzioni, detratte eventualmente le somme versate all'erario.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 13 e 13 bis d.lgs. n. 74 del 2000. Assume il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha accolto l'istanza ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, l'accesso al rito speciale è ammesso solo in presenza dell'integrale pagamento del debito tributario, circostanza non sussistente - o comunque non accertata - nel caso in esame. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la pena irrogata sarebbe illegale.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la confisca dei beni costituenti il profitto del reato ovvero nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente all'ammontare dell'iva complessivamente evasa, oltre interessi e sanzioni. Ad avviso del ricorrente, le sanzioni -se non anche gli interessi - non potrebbero considerarsi profitto del reato e, sul punto, si sollecita un ripensamento rispetto ai principio affermati da Cass., Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, a tenore del quale, in tema di reati tributari, il profitto confiscabile è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario. Secondo la prospettazione del ricorrente, le sanzioni non sono una voce del risparmio lucrato dall'evasore fiscale ma una conseguenza della condotta illecita;
diversamente opinando, si sarebbe alla presenza della violazione del principio del ne bis in idem perché la stessa somma verrebbe riscossa in forma duplicata: una volta in quanto onere recuperato con accessori punitivi, e una seconda volta in quanto profitto dell'illecito confiscato, il che si porrebbe in contrasto con il principio di non cumulabilità di sanzione penale e amministrativa, ai sensi degli artt. 19 e 21, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di ne bis in idem. Nel caso in esame, poiché all'A sono state definitivamente irrogate per i medesimi fatti le sanzioni amministrative, la statuizione relativa alla confisca è illegale, nella parte in cui essa è estesa alle sanzioni.
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