Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/2010, n. 6312
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In tema di concessione di derivazione di acque, l'art. 1, comma settantaduesimo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale ha esteso ai soggetti diversi dall'Enel la possibilità di ottenere la proroga delle concessioni di piccola derivazione ad uso idroelettrico, a condizione che ne avessero fatto richiesta entro il 31 dicembre 2005, si riferisce esclusivamente alle concessioni per le quali fosse già scaduto il termine di trent'anni dal rilascio, previsto dall'art. 23, comma settimo, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, dovendosi escludere che i beneficiari di tale disposizione possano pretendere più di quanto riconosciuto all'Enel dal comma ottavo dell'art. 23 cit., come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - rel. Primo Presidente -
Dott. D L M - Presidente di Sezione -
Dott. P E - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Regione Veneto, elettivamente domiciliata in Roma, via Bassano del Grappa 24, presso lo studio dell'avv. C M, che la rappresenta e difende per mandato in atti unitamente agli avv. E Z e E M;
- ricorrente -
contro
srl Geo Energy, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell'avv. Rlli G F, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv. F P e N Z;
- controricorrente -
nonché sul ricorso iscritto al NRG 8518/09 proposto da:
Regione Veneto, elettivamente domiciliata in Roma, via Bassano del Grappa 24, presso lo studio dell'avv. M C, che la rappresenta e difende per mandato in atti unitamente agli avv. E Z e E M;
- ricorrente -
contro
srl Impianti Astico, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell'avv. G F Rlli, che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv. F P e N Z;
- controricorrente -
per la cassazione delle sentenze n. 22/2009 e 23/2009, depositate il 6/2/2009 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/3/2 010 dal Relatore Primo Presidente Vincenzo Carbone;
Uditi gli avv. Graziani, per delega, e Rlli;
Sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi o, in subordine, per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che in data 28/12/2005 la srl Tecnim (cui sono successivamente subentrate la srl Geo Energy e la srl Impianti Astico), ha chiesto la proroga delle concessioni di piccola derivazione ad uso idroelettrico delle acque dei torrenti Astico e Posina, a suo tempo ottenute con scadenza al 31/1/2007 ed al 31/12/2010;
che con provvedimento n. 665088 prot. del 27/1/2007, l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza ha rigettato l'istanza in applicazione della DGRV n. 3100/2007, secondo la quale la proroga poteva essere accordata soltanto alle concessioni con scadenza compresa fra il 29/9/2004 ed il 31/12/2005;
che la Geo Energy e la Impianti Astico si sono allora rivolte, ciascuna per la parte di sua spettanza, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che con le sentenze in epigrafe indicate ha accolto i ricorsi perché la normativa di riferimento non subordinava affatto la proroga alla limitazione stabilita dal predetto provvedimento che risultando, perciò, illegittimo, andava annullato con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
che la Regione Veneto ha proposto separati ricorsi per cassazione, deducendo con unico motivo