Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/09/2006, n. 20885

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Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda con cui un Comune, in qualità di avente diritto all'attribuzione del gettito dell'INVIM, faccia valere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il diritto ad essere risarcito di quanto dovrà restituire per effetto della sentenza con cui il giudice tributario di primo grado abbia accolto la domanda di rimborso del contribuente, avanzata sul presupposto dell'asserito contrasto dell'imposta con la direttiva CEE del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, qualora il Comune faccia valere la negligente conduzione del giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria, per non avere impugnato la medesima pronuncia, nonostante fosse intervenuta, anteriormente alla scadenza del relativo termine, la sentenza della Corte di Giustizia CEE 11 dicembre 1997, n. 42, favorevole alle ragioni dell'Amministrazione: oggetto della controversia, infatti, non è la legittimità della pretesa tributaria per INVIM, che rappresenta il mero antefatto sul quale ha già pronunciato in senso negativo il giudice tributario, ma la pretesa del Comune ad essere risarcito dallo Stato per l'addotta negligente conduzione del giudizio, a titolo di responsabilità da mandato o di responsabilità aquiliana, non potendosi d'altronde ipotizzare neppure un accertamento tributario in via incidentale, in quanto l'apprezzamento in ordine all'esito dell'eventuale ulteriore corso della controversia tributaria si configura esclusivamente come verifica dell'evitabilità dell'evento, rapportata all'inosservanza colposa di regole tecnico-giuridiche.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/09/2006, n. 20885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20885
Data del deposito : 27 settembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2119 R.G. 2003 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

- ricorrenti -

contro
COMUNE DI SETTIMO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore - autorizzato con Delib. di Giunta n. 313 del 2003 -, rappresentato e difeso, con procura a margine del ricorso, dagli avvocati GAIDANO Fabrizio e Mario CONTALDI, domiciliatario in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina 63;

- controricorrente -

nonché
TI LL S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore;

- intimata -
e sul ricorso iscritto al n. 23924 R.G. 2003, proposto da:
COMUNE DI SETTIMO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra;

- ricorriate incidentale -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come sopra;

- intimati -

nonché
TI LL S.p.a.;

- intimata -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 24 maggio 2002, depositata col n. 827/2002 il 1 giugno 2002. Nella Pubblica udienza del 2 marzo 2006;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dr. Papa;

uditi gli avv.ti Gentili, per l'Amministrazione finanziaria, e Gaidano, per il Comune di Settimo Torinese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, con declaratoria della giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- In dipendenza del conferimento - in data 29 febbraio 1989 - di un complesso aziendale dalla S.p.a. Gilardini - poi: AG LL - nella S.p.a. Flexider, la conferente vergò l'imposta in.v.im., liquidata in L. 716.733.800, e la somma, a mente del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 29, comma 1, venne attribuita al Comune di Settimo
Torinese, nel cui territorio erano ubicati gli immobili conferiti. Successivamente la Società conferente richiese il rimborso di quanto versato, per asserito contrasto con la Direttiva CEE n. 69/335 del 17 luglio 1969, del Consiglio, e la Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 109/97, depositata il 13 maggio 1997 e non notificata, accolse il ricorso. Mancata l'impugnazione dell'Ufficio del Registro, la decisione passò in giudicato il 28 giugno 1998, e lo stesso ufficio invitò il Comune a provvedere direttamente al rimborso, in attuazione della disciplina dell'art. 29, comma 4, del citato D.P.R. n. 643 del 1972.
2. - Opponendosi a tale richiesta, il Comune convenne in giudizio l'Amministrazione finanziaria, in contraddittorio con la contribuente, deducendo - in relazione alla premessa che precede - che la sentenza del giudice tributario non poteva far stato nei suoi confronti;
ed, in via subordinata, che, essendo l'esito della lite evitabile ove la causa fosse stata diligentemente coltivata, l'Amministrazione delle finanze era tenuta a rifondere tutte le somme - con relativi accessori - risultanti dovute alla contribuente, quale danno risarcibile, anche ipotizzando la violazione di interessi legittimi. In ordine a tale ultimo punto, richiamò la decisione della Corte di Giustizia CE 11 dicembre 1997, n. 42 (Soc. SIF Immob.), a tenore della quale l'in.v.im., in quanto imposta generale sull'incremento di valore degli immobili, percepita all'atto dell'aumento del capitale sociale mediante conferimento d'immobili, non costituisce imposta

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