Cass. pen., sez. V trib., sentenza 10/01/2022, n. 00318

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 10/01/2022, n. 00318
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00318
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGHIU COSTEL nato il 23/09/1972 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. SAVINO GUGLIELMI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 17 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Genova, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione — presentata nell'interesse di C B — della sentenza della Corte di appello di Firenze (confermativa di quella del Tribunale di Livorno), che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 e 3 -bis d.lgs 286 del 1998 e 629 cod. pen. per avere organizzato viaggi dalla Romania all'Italia di diversi connazionali privi del permesso di soggiorno, tra cui I B, della quale aveva trattenuto il passaporto al fine di farsi pagare il prezzo del viaggio. La sentenza della Corte di Firenze era divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato, pronunziata dalla prima sezione penale di questa Corte il 12 aprile 2018. In seguito, il condannato aveva presentato una prima istanza di revisione, che era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Genova. La seconda richiesta di revisione — che ha dato l'avvio a questo nuovo subprocedimento ex artt. 629 e segg. cod. proc. pen. — era fondata sull'assunzione di testimonianze che smentirebbero l'attendibilità della B — nelle more deceduta — e, in particolare, avallerebbero l'idea che il riconoscimento dell'odierno ricorrente quale autore del fatto ad opera della predetta (che in dibattimento visionò la foto tratta dalla sua carta di identità) non fosse genuino e che responsabile degli addebiti fosse il cugino omonimo del ricorrente, titolare di un'agenzia di viaggi che organizzava il trasporto abusivo dei connazionali e che aveva prezzolato la B per dirottare le accuse verso il congiunto. La Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta: ribadendo la valenza probatoria del riconoscimento dell'imputato da parte della B, avvenuto in termini di certezza e relativo ad un concittadino della teste che, dunque, quest'ultima ben conosceva;
sostenendo l'irrilevanza della circostanza che i cugini Baghiu svolgessero attività di trasporto con veicoli da cinquanta persone, ben potendo esserseli procurati anche il condannato ovvero ben potendo questi avere agito in concorso con i congiunti;
assumendo che le dichiarazioni di M sarebbero generiche circa la provenienza delle informazioni di terzi veicolate e sottolineando che esse erano state rese alla presenza dei fratelli Baghiu;
rimarcando che la testimonianza di M sarebbe inutilizzabile anche ex art. 195, u.c., cod. proc. pen. per la mancata indicazione della fonte diretta.

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, affidando le proprie doglianze a cinque motivi, preceduti da un riepilogo delle scansioni processuali e degli elementi addotti a sostegno dell'istanza di revisione.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 631 cod. proc. pen. nonché degli artt. 372 e 150 cod. pen.Precisa il ricorrente che il mancato accertamento giudiziario della falsità delle accuse della B — per il decesso di quest'ultima — non impedisce di dubitare della genuinità della sua deposizione e di addurre la falsità di essa come elemento rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sovrapponibilità tra l'istanza di revisione che ha dato la stura alla sentenza impugnata e quella del 23 novembre 2018, in quanto la seconda mozione fondava sulla testimonianza di G M, prova nuova e sopravvenuta rispetto a quelle acquisite nei tre gradi di giudizio e poste a base della prima richiesta di revisione, e che comprovava la falsità della testimonianza della B nei confronti del ricorrente e non già, come nella prima istanza, la sua mera inattendibilità.
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