Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2023, n. 25372

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2023, n. 25372
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25372
Data del deposito : 13 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO PE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 6/5/2022 dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
letta la memoria depositata dall'avvocato Andrea Petito, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la condanna di PE NO per il reato di frode nelle pubbliche forniture, riconoscendo il beneficio della non menzione. La condanna veniva emessa sul presupposto che NO, legale rappresentante della GAM s.r.I., società aggiudicatrice del servizio di refezione scolastica presso il Comune di Corsano, aveva impiegato, nella preparazione dei pasti, alimenti diversi da quelli espressamente indicati nel capitolato d'appalto.

2. Avverso tale sentenza, il ricorrente propone tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale, sostenendo che la sentenza di primo grado è nulla, in conseguenza dell'omessa lettura del dispositivo al termine dell'udienza tenutasi in camera di consiglio, dinanzi al giudice dell'udienza preliminare che aveva celebrato il rito abbreviato. Il ricorrente giunge a tale conclusione evidenziando come il verbale di udienza non sarebbe stato riempito con l'indicazione dell'orario nel quale il giudice si ritirava per la decisione e del successivo orario in cui avrebbe dato lettura del dispositivo. Gli spazi deputati all'inserimento di tali indicazioni contenuti nel modello di verbale di udienza, infatti, risultavano lasciati in bianco.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 356 cod.pen. e 97 Cost., nonché vizio di motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di una condotta omissiva, consistita nel mancato controllo sulla correttezza degli acquisti eseguiti dalla persona cui il ricorrente aveva conferito apposita delega. L'avvenuto riconoscimento di una condotta di "omesso controllo" non poteva, tuttavia, fondare la condanna per il reato di frode nelle pubbliche forniture che, integrando una fattispecie di pura condotta e non di evento, non può essere realizzato in forma omissiva. Sotto un diverso profilo, si censura la sentenza nella parte in cui non si è considerato che l'impiego di prodotti congelati„ anziché freschi, aveva garantito la somministrazione di alimenti maggiormente controllati e comportanti, peraltro, una maggiore onerosità. L'utilizzo di carni congelate era, peraltro, reso necessario dalle limitazioni alla macellazione derivanti dalle restrizioni imposte a seguito della cosiddetta "influenza aviaria". Infine, si sottolinea che gli alimenti impiegati erano tutti regolarmente annotati e dichiarati, come accertato in occasione dei due controlli eseguiti dai NAS, il che escluderebbe il requisito costitutivo del reato di cui all'art. 356 cod.pen., richiedente una qualche modalità fraudolenta, non essendo sufficiente il mero inadempimento contrattuale che, al più, potrebbe integrare il reato di cui all'art. 355 cod.pen.

2.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 131-bis cod.pen., applicabile previa derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 355 cod.pen.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Manifestamente infondata è l'eccepita nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla ritenuta omessa lettura del dispositivo, all'esito dell'udienza nella quale era stato celebrato il rito abbreviato. Sul punto vanno integralmente condivise le considerazioni svolte dalla Corte di appello, secondo cui il verbale di udienza dà pienamente conto dello svolgimento della discussione, del fatto che il giudice si sia ritirato in camera di consiglio e della successiva lettura del dispositivo. Il semplice fatto che sia stata omessa l'indicazione degli orari, essendo stati lasciati in bianco gli spazi a ciò dedicati nel verbale, non consente di desumerne che la lettura del dispositivo sia stata omessa. In buona sostanza, nel caso di specie si è verificata una mera

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