Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/01/2023, n. 01991

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 23/01/2023, n. 01991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01991
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. F D S Presidente ESECUZIONE FORZATA RECLAMO (ART. 630 C.P.C.) dott. C V Consigliere dott. A T Consigliere relatore dott.I A Consigliere A d. 10 / 01/2023 C . C . dott.S G GI Consigliere R.G. n. 32320 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 32320del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da A S(C.F.: RDT SVT 83A19 C351B) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato P F I (C.F.: NNL PFR 53M08 I754S) -ricorrente- nei confronti di SISTEMIA S.p.A. (C.F.: 07710101002), in persona del rappresentante per procura L P no, in rappre- sentanza della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (C.F.: 09339391006) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato F C (C.F.: CRB FRZ 69H23 H501A) -controricorrente- per la cassazione della Corte d’appello di Catanian. 938/2020, pubblicatain data 4 giugno 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere A T.

Fatti di causa

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nei confronti di Salva- tore e B J A, i debitori esecutati hanno Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 proposto reclamo al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stata respinta la loro istanza di estinzione del processo per il mancato versamento, da parte della banca creditrice, dell’importo necessario per la pubblica- zione dell’ordinanza di vendita dei beni pignorati sul Portale delle Vendite Pubbliche. Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Catania. La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre Salvatore Ardito, sulla base di duemotivi , illustrati con memoria. Resiste con controricorso Sistemia S.p.A., in rappresentanza dellaBanca Nazionale del Lavoro S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedegli artt. 629, 629 e 631 bis c.p.c. in rela- zione all’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c. ». Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione e falsa applica- zionedegli artt. 152 e 576 c.p.c. e 11 1 della Costituzione in relazione all’art. 360,primo comma n. 3, c.p.c. ». I due motivi del ricorso sono logicamente egiuridicamente con- nessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Secondo il ricorrente,avrebbe dovuto essere dichiarata l’estin- zione del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c., per il mancato tempestivo versamento, da parte della banca creditrice, dell’importo necessario per la pubblicazione dell’or- dinanza di vendita dei beni pignorati sul Portale delle Vendite Pubbliche, dovendo ritenersi il relativo termine fissato dal giu- dice dell’esecuzione di carattere perentorio e non essendo lo stesso stato rispettato,per cause imputabili alla creditrice. Ric. n. 32320/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1 Secondo quanto espone lo stesso ricorrente, il giudice dell’esecuzione, nel delegare la vendita dei beni pignorati ad un professionista, aveva disposto che fossero espletati tre esperi- menti di vendita entro ventiquattro mesi ed aveva fissato al creditore un termine (di trenta giorni) perl’anticipazione di un fondospese in favore del delegato e per il versamento del con- tributo per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche. A causa del mancato tempestivo versamento delcontributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, il profes- sionista delegato non aveva peraltro fissato alcun esperimento di vendita: il giudice aveva quindi convocato le parti ai fini dell’eventuale dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione. Il versamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubblicheera poi stato effettuato, sia pure tardi- vamente. Il giudice dell’esecuzione, in tale situazione, aveva innanzi tutto escluso la possibilità di dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c.. Inoltre, ritenuto giustificato e comunque non grave il ritardo nel versamento del contributo, anche perché esso non pregiudicava la possibilità di esperire i tre tentativi di vendita nel termine di ventiquattro mesi, secondo quanto disposto nell’originario provvedimento di delega, aveva altresì affermato che il sud- detto ritardo non era tale da impedire la regolare prosecuzione del processo. Aveva pertanto del pari escluso la possibilità di dichiarare l’im- procedibilità dell’esecuzione, confermando la delega al profes- sionista ai fini della vendita.
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