Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2015, n. 11646

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2015, n. 11646
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11646
Data del deposito : 5 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione dell'atto di accertamento e irrogazione sanzioni emesso dalla Regione Toscana, con il quale veniva richiesto il pagamento (effettuato dalla società concessionaria in importo insufficiente) dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione", di cui alla L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, per il periodo dal 7 marzo 2003 al 6 marzo 2004, in relazione alla concessione geotermica denominata "(OMISSIS)".

La Commissione adita rigettava il ricorso. La decisione era parzialmente riformata in appello, con la sentenza in epigrafe che escludeva l'applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza circa il combinato disposto delle norme disciplinanti l'an ed il quantum dell'imposta pretesa.

Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memoria. Resiste la Regione Toscana con controricorso proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con due motivi, cui resiste la società ricorrente con apposito controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 281 del 1970, art. 2, L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1 e D.Lgs. n. 112 del 1988, art. 34, comma 1, contestando che nel caso di specie possa affermarsi la sussistenza del presupposto dell'imposizione. Ciò in quanto la società non poteva dirsi titolare di una concessione "statale", dopo che per effetto del D.Lgs. n. 112 del 1988 e della L.R. Toscana n. 88 del 1988, era stata disposta la riserva a favore della Regione del "rilascio di permessi di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma ...", nonchè "la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni". Tale legislazione avrebbe determinato, ad avviso della ricorrente, "la perdita della natura statale originariamente riconoscibile alla concessione per la coltivazione dei fluidi geotermici" di cui la società stessa era titolare nel corso del periodo oggetto di accertamento.

Il motivo non è fondato. Il presupposto dell'imposta sulle concessioni di beni del demanio non coincide con il fatto oggettivo del rilascio della concessione da parte dell'autorità statale, ma è collegato all'utilizzo da parte del concessionario di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Si può ripetere nel caso quanto affermato da questa Corte con riferimento alla TOSAP:

"l'obbligazione tributaria discende direttamente dalla legge - la quale ne determina rigidamente il contenuto sulla base di criteri oggettivi prestabiliti, senza lasciare alcun margine di discrezionalità all'ente impositore e senza riconnettere alcuna importanza ai motivi che determino l'occupazione - e non dal provvedimento comunale di concessione", osservando che "il concetto di occupazione (costituente il presupposto impositivo) richiama solo il fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa, e prescinde dall'esistenza stessa, oltre che dal contenuto, del titolo che eventualmente, consentendola, rende legittimo il godimento ovvero l'utilizzo" (Cass. n. 30238 del 2011, n. 238 del 2004).

Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1, comma 3 e della L. n. 896 del 1986, art. 17, nonchè del combinato disposto del D.M. n. 258 del 1998, art. 4 e del D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5, per aver il giudice di merito riconosciuto legittima l'estensione operata dall'amministrazione regionale della rivalutazione prevista dalla citata normativa anche ai canoni per le concessioni geotermiche.

Il motivo non è fondato. Il principio di specialità in tema di concessioni geotermiche che la società contribuente oppone non costituisce un impedimento all'applicazione degli adeguamenti dei canoni di concessione disposti in via generale dal D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5 e dal D.M. (applicativo) n. 258 del 1998, art.

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