Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14630

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14630
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14630
Data del deposito : 1 ottobre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REPUBBLICA ITALIANA REGISTRO, E BA OGNI SPENA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DELLA LEGGE

11:8:73 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Gius han SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 146 30 /03

DELLI

Dott. M N. 2647/99 Cron.29571Dott. G P -- Consigliere- Dott. G P Consigliere Rep. Dott. A C Consigliere Ud.12/06/03 Dott. V P Consigliere Dott. M V - Consigliere- Dott. U V Consigliere - Dott. R M T Consigliere Dott. S ETA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SESTIO CALVINO

193, presso lo studio dell'avvocato A A, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente 2003 contro 585 FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI -1- PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 25 GIUSEPPE FARAVELLI rappresentata e difesa LUIGI dall'avvocato M A, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente avverso la sentenza n. 579/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 28/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. S ETA; udito 1'Avvocato Franco Raimondo BOCCIA, per delega dell'avvocato Arturo MARESCA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione. Giurisdizione della Corte dei Conti. -2- Svolgimento del processo Con sentenza depositata in cancelleria il 28 gennaio 1998, il Tribunale di Napoli, in grado d'appello ed in funzione di giudice del lavoro, ha accertato l'inesistenza del diritto del sig. Antonio Iodice di ottenere, quale ex dipendente della s.p.a Ferrovie dello Stato, la liquidazione dell'indennità di buonuscita su di una base di computo comprensiva degli incrementi retributivi di cui al contratto collettivo di categoria, relativo al periodo 1990 – 1992. Per la cassazione di questa sentenza propone ora ricorso il sig. Iodice, svolgendo tre motivi di censura, che possono compendiarsi come segue. Il giudice d'appello non ha preso in esame l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata (allora e qui riproposta come motivo di ricorsso inteso a dimostrare la nullità della sentenza impugnata) in considerazione del difetto di jus postulandi dell'avvocato della società appellante, il quale per essere dipendente delle Ferrovie dello Stato in epoca nella quale il patrocinio delle medesime rimaneva ancora affidato all'Avvocatura erariale, versava nella situazione di incompatibilità all'esercizio della professione forense sancita dall'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36, sicché risultava del tutto irrilevante la sua iscrizione nell'Elenco speciale (ex art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1949) annesso all'Albo degli Avvocati e concernente i professionisti dipendenti abilitatati al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente datore di lavoro. Il giudice a quo, inoltre, ha erroneamente individuato il contenuto della domanda introduttiva del giudizio, avendo ritenuto che il preteso computo dei suddetti incrementi retributivi riguardasse l'indennità di buonuscita e non, invece, il trattamento di pensione. Est. Evangelista 3 La s.p.a. Ferrovie dello Stato si è costituita con controricorso ed ha sollevato un'eccezione di difetto di giurisdizione, sul rilievo che le domande concernenti la pensione spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono devolute alla cognizione della Corte dei conti. Per l'esame di questa eccezione, il ricorso è stato assegnato, ai sensi dell'art. 142 disp. att., cod. proc. civ., alle Sezioni unite. Motivi della decisione ㄚ Pregiudiziale all'esame della questione di giurisdizione è quello dell'assunto di inammissibilità dell'appello, la cui eventuale fondatezza implicherebbe il rilievo del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado, che ha deciso la causa nel merito e che, per tale ragione, ove presidiata da siffatta irretrattabilità, ne estenderebbe gli effetti, con rilevanza panprocessuale, anche all'implicitamente ritenuta sussistenza della giurisdizione ordinaria. L'assunto è, tuttavia, infondato, poiché come queste Sezioni unite hanno già avuto occasione di stabilire con la sentenza 18 aprile 1988, n. 3034, dalle cui conclusioni non v'è ragione di discostarsi, sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto, come nella specie, all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista l'effetto costitutivo di detta iscrizione. Né il principio è contraddetto dalla successiva sentenza 19 ottobre 1998, n. 10367, con la quale le stesse Sezioni unite hanno ritenuto del tutto compatibile col patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato l'iscrizione di dipendenti delle Ferrovie - ma non al fine di dello Stato nel suddetto Elenco speciale, avendo, poi, statuito desumerne l'invalidità degli atti compiuti dai dipendenti che potessero vantare il Est. Evangelista 4 requisito dell'iscrizione, bensì in sede di impugnazione di decisione del Consiglio nazionale forense e nei confronti del Consiglio dell'ordine competente a deliberare sull'iscrizione - in tema di requisiti necessari per l'iscrizione stessa. Deve, dunque, escludersi la sussistenza dell'eccepito giudicato interno. La questione del difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato è, a sua volta, pregiudiziale a quella di giurisdizione, poiché, ove dovesse rivelarsi infondata, ne seguirebbe la necessità di verificare la sussistenza o meno della potestas judicandi del giudice a quo con riguardo al contenuto della domanda dal medesimo identificato, laddove nell'ipotesi contraria, il riferimento non potrebbe che avvenire al contenuto della domanda effettivamente proposta dall'attore. La Corte ritiene che ricorra quest'ultima ipotesi. Come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio e come, del resto riferisce lo stesso ricorrente, questi aveva proposto una domanda così articolata: a) dichiarazione di nullità dell'accordo del 21 maggio 1992, limitativo della computabilità, a fini pensionistici, dei miglioramenti economici attributi dal C.N.L. per il periodo 1990 - 1992;
b) dichiarazione del diritto al computo, ai detti fini, dell'incremento retributivo di cui al punto 4 dell'art. 37 del medesimo C.C.N.L. c) ordine alla convenuta di porre in essere i comportamenti e provvedimenti coerenti con tale declaratoria. Erroneamente il giudice a quo ha, invece, ritento che la domanda avesse ad oggetto la pretesa della computabilità dei suddetti incrementi retributivi al fine della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Orbene, con riguardo alla domanda effettivamente proposta, sussiste il difetto della giurisdizione ordinaria. Per costante giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. fra le numerose altre conformi, le sentenze 27 dicembre 2000, n. 1212;
Id., 12 aprile 2000, n. 130;
Id., 12 Est. Evangelista giugno 2000, n. 451;
Id., 29 gennaio 2000, n. 20;
Id., 30 dicembre 1999, n. 946;
Id., 1° settembre 1999, n. 617;
Id., 20 aprile 1998, n. 4018;
Id., 21 marzo 1997, n. 2519;
Id., 28 novembre 1996, n. 10618), la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della 1. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35). La ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell'art. 210 comma ultimo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso (v. Cass., sez. un., 28 novembre 1996, n. 10618 e successive conformi, nonché, con specifico riguardo al caso di domande di lavoratori già collocati a riposo, dirette alla riliquidazione della pensione sulla base di incrementi retributivi attribuiti al personale ancora in servizio, Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2000, n. 130) Questo criterio di collegamento si rinviene anche nel caso di specie. Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere Est. Evangelista 6 regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito, nei termini riferiti, esibisce un petitum sostanziale che riguarda specificamente il rapporto previdenziale implicante l'intervento del suddetto Fondo pensioni il cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pubblica. Invero la lettura del menzionato atto consente di rilevare come nel medesimo espressamente si precisi che l'accertamento del diritto ai miglioramenti economici conseguenti all'applicazione del C.C. di categoria è richiesto, non in funzione della determinazione del contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro ed ai fini dell'esatto adempimento delle medesime, bensì come mezzo al fine di ottenere la condanna all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo. La domanda, dunque, chiaramente concerne una controversia sulla misura della pensione, venendo in questione la spettanza dei miglioramenti di cui trattasi esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sull'ormai cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione Est. Evangelista 7 della pensione (cfr. Cass., sez. un., 29 dicembre 1997, n. 13058;
Id., 18 dicembre 1997, n. 12826). In conclusione, considerato l'effetto sostitutivo della sentenza di primo grado, verificatosi con la pronuncia di quella d'appello, la quale rimane, quindi, il solo dictum giudiziale sul quale è destinata ad incidere la statuizione di questa Corte, e ritenuto in relazione al contenuto della domanda introduttiva, la causa doveva essere portata cognizione della Corte dei conti, deve essere cassata senza rinvio la suddetta sentenza gravame, con contestuale declaratoria della giurisdizione di tale ultimo giudice. Le alterne vicende della lite, il rilievo della questione di giurisdizione soltanton questa sede ed il carattere meramente processuale della definizione del giudizio inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti le spese dell'intero processo, sulle quali la Corte è chiamata a provvedere, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del tipo di pronuncia emessa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi