Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2023, n. 197

CASS
Sentenza
25 ottobre 2023
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Sentenza
25 ottobre 2023

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Ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2023, n. 197
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 197
Data del deposito : 25 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

0019 7-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3232-23 BARBARA CALASELICE -Presidente CC 25/10/2023 PAOLA MASI R.G.N. 17683/2023 DANIELE CAPPUCCIO ALESSANDRO CENTONZE CARMINE RUSSO -- Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI OZ NZ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Giulio Romano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza di semilibertà presentata dal condannato VI GL ZO, che sta espiando la pena di 14 anni e 4 mesi di reclusione per diversi reati, tra cui un omicidio volontario. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale, in quanto il condannato non si è minimamente attivato per eliminare le conseguenze di ordine civile derivante dal gravissimo delitto di omicidio commesso;
il risarcimento avrebbe, infatti, dimostrato una buona condotta successiva alla condanna ed il progresso nel corso del trattamento penitenziario;
il risarcimento sarebbe stato astrattamente possibile, perché il condannato svolge 1 4 da diversi anni attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, e, comunque, prima della detenzione, nell'azienda di famiglia;
la mancanza di risarcimento è sintomatica del persistente atteggiamento del condannato di non accettazione delle regole del vivere civile. E', inoltre, manifestamente inopportuna la fruizione del beneficio nello stesso Comune in cui l'omicidio è stato commesso ed in cui risiedono i parenti della vittima, anche in considerazione del disinteresse manifestato dall'autore del reato nei loro confronti.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti

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