Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2022, n. 28333
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento contro SANNA RUGGERO nato a CABRAS il 24/07/1970 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere M N;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11 giugno 2021 la Corte di Appello di Cagliari ha accolto la domanda formulata da R S per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione subita nel periodo compreso fra il 27 aprile 2018 ed il 29 gennaio 2019, per effetto della mancata sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Oristano, con sentenza divenuta irrevocabile, riconoscendo, in favore del medesimo, un indennizzo, pari alla somma di euro 65.322,14. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidandolo ad un unico motivo, con cui si duole della violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.. Premette che, sebbene la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32/2020 abbia chiarito che l'affidamento in prova non costituisce una modalità di esecuzione della pena, ma una vera e propria trasformazione della natura stessa della pena, ciò non comporta, alcuna novità in tema di riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Invero, l'art. 314, comma 4, ultima parte cod. proc. pen., esclude l'ingiustizia della detenzione sofferta per un titolo inidoneo, qualora essa si sovrapponga ad altro titolo idoneo. Sicché dalla precisazione della Corte costituzionale, che distingue, agli effetti dell'art. 25 Cost., la pena detentiva non espiabile in regime di affidamento in prova, dalla pena espiabile in regime di affidamento in prova e da quella espiabile in regime di affidamento in prova con divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, deve ricavarsi che non può considerarsi ingiusta la detenzione sofferta in carcere o presso il proprio domicilio anziché in regime di affidamento in prova, per ritardata sospensione dell'ordine di esecuzione. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria ritualmente depositata, R S, a mezzo del suo difensore, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. La doglianza proposta appare di ostica comprensione perché, stabiliti i presupposti ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020, ne ricava conseguenze incompatibili con quanto affermato dal giudice delle leggi. 3. La Corte costituzionale con la sentenza n. 32/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 1, comma 6, lettera b)„ della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione 13 dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale" . Com'è noto la questione sottoposta all'esame della Corte costituzionale riguardava l'applicabilità del disposto dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore, trattandosi di reati che la nuova disposizione inserisce nell'elenco dei delitti previsti dall'art.
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