Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2018, n. 18151

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In applicazione dell'art. 40 d.lgs. n. 270 del 1999, a seguito del conferimento dell'incarico, il Commissario dell'amministrazione straordinaria non è tenuto soltanto all'attuazione del programma di cui all'art. 54 d.lgs. cit., ma anche alla gestione dell'impresa e all'amministrazione dei beni dell'imprenditore dapprima in attesa dell'autorizzazione all'esecuzione di tale programma e poi, una volta intervenuta l'autorizzazione, in funzione della migliore attuazione dello stesso, sicché, essendo il rapporto equiparabile a un mandato nell'interesse del ceto creditorio, in caso di violazione del dovere di corretta e regolare amministrazione secondo i generali principi della materia, è configurabile una responsabilità di natura contrattuale, regolata dall'art. 1218 c.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2018, n. 18151
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18151
Data del deposito : 10 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

18151.18 C.I. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANTONIO DIDONE Azione di Presidente responsabilità avverso Consigliere Rel. A PI - l'ex Commissario straordinario PAOLA VELLA Consigliere EDUARDO CAMPESE Consigliere Ud. 12/06/2018 PU ALDO ANGELO DOLMETTA Consigliere Cron. 18151 R.G.N. 24843/2014 SENTENZA sul ricorso n. 24843/2014 proposto da: T G, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 55, presso lo studio dell'Avvocato R M, rappresentato e difeso dall'Avvocato M C giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

F.D.G. s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Sant'Andrea della Valle n. 6, presso lo studio dell'Avvocato A J, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

1 1435 2018 LACK avverso la sentenza n. 1167/2014 della Corte d'Appello di Torino depositata il 16/6/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/6/2018 dal consigliere A P;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi che ha concluso per l'accoglimento del quarto e sesto motivo;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato M C che si riporta per l'accoglimento;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato M P, con delega verbale, che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 13 ottobre 2011 il Tribunale di Novara rigettava l'azione di responsabilità, che qualificava di natura contrattuale, promossa da F.D.G. s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria nei confronti dell'ex Commissario giudiziale dal maggio 2005 e straordinario dall'agosto 2005 - Guido T onde ottenere il risarcimento del danno arrecato alla procedura in conseguenza del comportamento tenuto nello svolgimento dell'incarico.

2. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza depositata il 16 giugno 2014, accoglieva l'impugnazione proposta dalla procedura e, in riforma della decisione emessa dal primo giudice, accertava l'esistenza di una responsabilità contrattuale del T, che condannava al ristoro del danno subito dall'appellante nella misura complessiva di un milione di euro. In particolare la corte territoriale riteneva che fosse ascrivibile al Commissario un ritardo nella contestazione delle inadempienze di cui 2 Defavor si era resa responsabile la locataria del ramo d'azienda relativo alla produzione del filo di cupro, con conseguente procrastinazione del momento di risoluzione del rapporto;
oltre a ciò il collegio dell'appello riteneva che il Commissario dovesse risarcire il danno subito dalla procedura per il versamento del compenso al coadiutore D, il cui costo reputava essere stato posto dal provvedimento autorizzativo a esclusivo e diretto carico del T, il pagamento di un premio assicurativo di entità sproporzionata rispetto al valore dei beni della procedura assicurati e la corresponsione di emolumenti agli ex liquidatori in assenza di un provvedimento autorizzativo del G.D.. 3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia Guido T al fine di far valere sette motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso F.D.G. s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1 Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345 e 183, comma 6, cod. proc. civ.: la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili in sede di appello i nuovi documenti prodotti dalla procedura appellante in ragione della loro valenza probatoria senza considerare che gli stessi, essendo atti di istruttoria interni, potevano essere prodotti sin dall'inizio del giudizio di primo grado e comunque avevano un contenuto di nessuna rilevanza ai fini del decidere.

4.2 Il motivo è infondato. 3 La corte territoriale ha ritenuto che la nuova documentazione prodotta in grado di appello fosse indispensabile sia al fine di far emergere l'entità del pregiudizio subito rispetto al debito maturato nei confronti di Enel (pagg. 10 e 11 della sentenza), sia per far risultare l'esistenza di contestazioni provenienti dal Ministero circa l'operato del Commissario straordinario risalenti ai mesi di giugno e luglio 2006 (pagg. 13 e 14). Ora, posto che il procedimento rimane regolato dal disposto dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134/2012 (poichè il giudizio di appello è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione che ha modificato la norma nel suo attuale disposto), secondo cui la produzione di nuovi documenti risultava ammissibile nel caso in cui gli stessi fossero, a parere del collegio, indispensabili ai fini della decisione, è sufficiente. ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce prova nuova indispensabile nel giudizio di appello, ai sensi della norma in questione, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., Sez. U., 4/5/2017 n. 10790). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, trascurando ogni profilo di tardività e sottolineando invece come la documentazione prodotta rivestisse rilevanza indispensabile al fine di 4 Chan sovvertire la ricostruzione dei fatti data dal primo giudice e dimostrare un profilo di danno rimasto in precedenza non dimostrato.

5.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 2969 cod. civ., 54 e 57 d. lgs. 270/1999: la corte territoriale, pur postulando una responsabilità contrattuale del Commissario, aveva ritenuto che tale responsabilità derivasse da comportamenti omissivi del T, per aver consentito la prosecuzione del contratto di affitto con Bembergcell piuttosto che procedere alla sua pronta risoluzione, senza appurare invece la violazione di obblighi di legge, quali quelli derivanti dall'art. 54 d. lgs. 270/1999, e non considerando la valenza del silenzio serbato dal Comitato di Sorveglianza.

5.2 Il motivo è infondato. Il Commissario dell'amministrazione straordinaria è investito, a mente dell'art 40 d. lgs. 270/1999, del compito generale di gestione dell'impresa e di amministrazione dei beni dell'imprenditore, a cui si assomma, ai sensi dei successivi artt. 54 e 57, l'obbligo di predisposizione del programma e di sua esecuzione una volta che questo sia autorizzato. La natura del rapporto - del tutto equiparabile a un mandato (Cass. 5/4/2001 n. 5044) conferito nell'interesse del ceto creditorio, anche ai fini dell'individuazione dello standard di diligenza richiesto - comporta peraltro pure un dovere generico di corretta e regolare amministrazione secondo i generali principi in materia. Non è dunque condivisibile l'assunto secondo cui il Commissario straordinario sarebbe tenuto alla mera attuazione del programma, in quanto in realtà questo organo della procedura, a seguito del conferimento dell'incarico, ha un concorrente obbligo di gestione dell'impresa e di amministrazione dei beni dell'imprenditore dapprima 5 Chith in attesa dell'autorizzazione dell'esecuzione del programma e, una volta approvato quest'ultimo, in funzione della miglior riuscita dell'attività di attuazione del medesimo. L'inadempimento di simili obblighi genera una responsabilità, di natura contrattuale (Cass. 11/2/2000 n. 1507), regolata dal disposto dell'art. 1218 cod. civ.. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione sia dell' art. 40 d.lgs. 270/1999, ritenendo che il Commissario straordinario fosse tenuto all'adempimento dei propri obblighi di gestione e amministrazione non appena assunti i poteri gestori dell'azienda (pag. 11), sia dell'art. 1176 cod. civ., laddove ha osservato (pag. 12), a seguito di una valutazione di merito non rivedibile in questa sede, che la condotta del Commissario (e segnatamente il suo ritardo nella contestazione delle inadempienze della parte locataria) non si sia ispirata alle regole di diligenza correlate alla

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